REGOLAMENTO (CEE) N. 270/79 DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, per un'efficace ed equilibrata attuazione della politica comune in Italia, per rimediare alle gravi deficienze strutturali e alla netta insufficienza della produttività agricola di detto Stato membro, occorre un considerevole sforzo nel campo dell'informazione e della divulgazione agricole;
considerando che in numerose regioni italiane manca attualmente un efficace sistema di divulgazione agricola;
considerando che, a causa di condizionamenti economici e di bilancio, la Repubblica italiana non dispone di mezzi sufficienti per compiere il notevole sforzo che comporta la creazione di siffatto sistema, già molto sviluppato negli altri Stati membri;
considerando che l'istituzione in Italia di un efficace dispositivo di divulgazione agricola riveste un interesse comunitario e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo 39 paragrafo 1, lettera a), del trattato, compresse le modifiche di struttura necessarie per il buon funzionamento del mercato comune; che tali misure costituiscono quindi un " azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune4;
considerando che occorre definire a quali condizioni la Comunità parteciperà al finanziamento di un piano di divulgazione elaborato ed attuato dallo Stato membro interessato; che, pur lasciando alla Repubblica italiana il compito di preparare detto piano tenendo conto delle strutture amministrative esistenti, occore prevedere condizioni tali da garantire un impiego ottimale dei mezzi finanziari forniti dalla Comunità;
considerando che il piano dovrà comportare un sistema di divulgazione che non solo consenta agli agricoltori un accesso permanente all'informazione e all'orientamento in campo agricolo, ma li aiuti altresì ad utilizzare questa informazione e questo orientamento in modo da trarne il massimo profitto per la propria situazione;
considerando che la divulgazione non può essere considerata unicamente come a sù stante, ma deve inserirsi in programmi e misure di armonico sviluppo dell'agricoltura nel cui ambito la divulgazione, la ricerca sperimentale e la qualificazione professionale degli agricoltori siano strettamento connesse;
considerando che la Comunità deve poter accertare che le misure prese dalla Repubblica italiana concorrano al conseguimento degli obiettivi dell'azione comune e siano conformi alle condizioni cui è subordinato il finanziamento comunitario; che a tal fine occorre prevedere una procedura che instauri una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato permanente delle strutture agricole, istituito dalla decisione del Consiglio, del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola5 e che includa, per gli aspetti finanziari, la consultazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia previsto dagli articoli da 11 a 15 del regolamento (CEE) n. 729/70,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Per garantire agli imprenditori agricoli in Italia l'accesso permanente ad un sistema di informazione e di orientamento in campo agricolo e contribuire in tal modo all'incremento della produttività e dei redditi nonché all'ammodernamento delle aziende agricole, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70, destinata a sviluppare in Italia la divulgazione agricola, in correlazione con programmi o misure di armonico sviluppo dell'agricoltura.
2. La Commissione può concedere, conformemente al titolo IV, un contributo all'azione comune finanziando, tramite la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato «Fondo», le misure che sono necessarie all'attuazione del piano-quadro di divulgazione agricola, conforme a quello descritto nel titolo I, e che rispondono ai criteri esposti nei titoli II e III.
Titolo I. Piano-quadro di divulgazione agricola
Art. 2
1. Il piano-quadro di divulgazione agricola comporta:
a) l'istituzione di un sistema di formazione dei divulgatori agricoli, tramite un organismo interregionale di divulgazione agricola, in appresso denominato «organismo interregionale», costituito da centri interregionali di formazione, in appresso denominati «centri» o garantito da organizzazioni professionali agricole riconosciute dallo Stato per la formazione dei divulgatori;
b) l'impiego di divulgatori formati alla realizzazione di programmi e misure di armonico sviluppo dell'agricoltura.
2. Il piano-quadro è elaborato dalla Repubblica italiana. La sua durata è perlomeno pari a quella dell'azione comune. Esso è riesaminato almeno ogni quattro anni.
Art. 3
Il piano-quadro indica tutti gli elementi necessari per la sua valutazione, in particolare:
1. Per quanto riguarda la formazione dei divulgatori:
a) le disposizioni adottate per stabilire il numero di divulgatori da formare o da riqualificare in funzione delle effettive esigenze di divulgazione a livello regionale e per assicurare che il numero di divulgatori formati ogni anno corrisponda a tali bisogni;
b) lo statuto giuridico, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'organismo interregionale, compresi i centri, in particolare:
— la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del consiglio d'amministrazione dell'organismo interregionale, in cui è prevista la rappresentanza delle organizzazioni professionali,
— l'ubicazione dei centri tenuto conto delle esigenze specifiche di divulgazione delle diverse parti d'Italia,
— il numero e la qualifica del personale insegnante previsto,
— le disposizioni che garantiscano il finanziamento dell'organismo interregionale, compresi i centri;
c) i requisiti che i candidati devono possedere per essere ammessi ai corsi di formazione e di perfezionamento per il personale direttivo in materia di divulgazione, per i divulgatori polivalenti e per i divulgatori specializzati;
d) le principali modalità, il contenuto e la durata dei corsi di formazione e di perfezionamento dei divulgatori;
e) le misure previste per procurare una formazione specializzata al personale insegnante.
b. bis) le organizzazioni professionali agricole riconosciute dallo Stato per la formazione dei divulgatori;
2. Per quanto riguarda l'impiego dei divulgatori:
a) i programmi o le misure di armonico sviluppo dell'agricoltura in base ai quali i divulgatori entrano in servizio;
b) le zone prioritarie interessate da tali programmi o misure di cui alla lettera a);
c) i servizi di divulgazione, compresi quelli delle organizzazioni professionali, cui i divulgatori sono destinati, nonché le modalità di controllo loro applicabili;
d) le misure adottate per garantire che i divulgatori formati nel quadro dell'azione comune siano effettivamente assunti dai servizi o dalle organizzazioni di cui alla lettera c).
Art. 4
1. Il piano-quadro e il risultato del suo riesame sono trasmessi dalla Repubblica italiana alla Commissione.
2. A richiesta della Commissione, la Repubblica italiana fornisce ulteriori elementi di valutazione nel quadro di quelli prescritti dall'articolo 3.
3. La Commissione decide in merito all'approvazione del piano-quadro secondo la procedura definita all'articolo 14, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
Titolo II. Formazione dei divulgatori agricoli
Art. 5
1. L'organismo interregionale ha in particolare per compito:
a) la formazione e il perfezionamento di personale direttivo in materia di divulgazione, di divulgatori polivalenti e di divulgatori specializzati;
b) l'elaborazione, in stretta cooperazione con il personale idoneo addetto alla ricerca e alla divulgazione e con le università, dei programmi di formazione e di perfezionamento dei divulgatori;
c) l'organizzazione di seminari periodici tra i divulgatori e il personale insegnante dell'organismo interregionale, per valutare i risultati della divulgazione e, di conseguenza, proporre gli adattamenti che eventualmente ne derivano in materia di formazione;
d) lo studio e la messa a punto di tecniche di divulgazione idonee ai problemi dei conduttori agricoli delle diverse zone, nonché la previsione delle esigenze in materia di formazione, tenendo conto dei risultati conseguiti dai divulgatori entrati in servizio nell'ambito dei programmi o delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
2. I centri sono dotati di personale insegnante permanente, qualificato nelle discipline elencate all'articolo 7, paragrafo 1. Ove necessario, si ricorre temporaneamente al personale appartenente ad università, ad istituti di ricerca e ad altre istituzioni, per l'insegnamento di particolari materie.
Art. 6
Possono essere ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo 7 i candidati che abbiano i seguenti requisiti idonei alla divulgazione agricola:
a) possesso di un diploma di laurea in materia agricola quando si tratta di personale direttivo della divulgazione;
b) possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria superiore in campo agrario, accompagnato da una formazione specializzata idonea o da un'esperienza professionale equivalente, quando si tratta di divulgatori specializzati;
c) possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria superiore in campo agrario quando si tratta di divulgatori polivalenti.
Tutti i candidati devono inoltre avere attitudine all'esercizio dell'attività di divulgazione agricola. Un'esperienza professionale dei problemi agricoli costituisce titolo preferenziale. Questa esperienza è indispensabile per il personale direttivo della divulgazione e per i titolari di diplomi non universitari.
Art. 7
1. I corsi di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) devono consentire alle persone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6 di acquisire conoscenze sufficienti in funzione dei loro compiti, in particolare nei seguenti settori:
— tecniche di divulgazione agricola;
— tecniche di gestione delle aziende agricole;
— tecniche di elaborazione di piani di miglioramento materiale delle aziende ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/856;
— tecniche e metodi di miglioramento qualitativo della produzione;
— pratiche di produzione compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali;
— tecniche di elaborazione e di realizzazione dei programmi o delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o di altre materie connesse a tali programmi o misure;
— psicologia e sociologia rurali;
— pratica di utilizzazione di nuove tecnologie informatiche o telematiche per l'informazione e la divulgazione agricola.
2. I corsi di base devono comprendere almeno nove mesi di formazione teorica e pratica.
3. La Repubblica italiana prende tutte le disposizioni necessarie affinché le conoscenze dei divulgatori in tal modo formati siano costantemente aggiornate.
Titolo III. Impiego dei divulgatori agricoli
Art. 8
1. I divulgatori formati conformemente all'articolo 7 sono impiegati nel quadro della realizzazione dei programmi o delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
2. L'italia vigila affinché il 60 % almeno dei divulgatori formati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 siano impiegati nel Mezzogiorno. Inoltre l'Italia vigila affinché i divulgatori formati siano distribuiti in armonia con la situazione esistente nelle varie zone e con i fabbisogni che ne risultano.
3. Ogni anno l'Italia comunica, se del caso:
— le disposizioni adottate per garantire che le attività esercitate dai divulgatori siano totalmente dedicate alla divulgazione, esclusa qualsiasi attività amministrativa o di altra natura non connessa alla divulgazione;
— la distribuzione dei divulgatori formati ogni anno tra le varie zone, distinguendo fra divulgatori polivalenti, divulgatori specializzati e quadri di divulgazione.
4.
La Commissione formula un parere sugli argomenti di cui al paragrafo 3 secondo la procedura prevista all'articolo 14.
—————
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Art. 9
Titolo IV. Disposizioni finanziarie e generali
Art. 10
1. Il periodo previsto per la realizzazione dell'azione comune è di dodici anni a decorrere dall'applicabilità del presente regolamento.
2. Il costo previsionale totale dell'azione comune a carico del Fondo è valutato a 66 milioni di unità di conto europee.
3. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 si applica al presente regolamento.
Art. 11
1.
Il Fondo partecipa alle spese sostenute dalla Repubblica italiana per la formazione dei divulgatori agricoli di cui al titolo II fino a un massimo di 6 MUC ed entro i seguenti limiti:
a) in una prima fase, di due anni, 150 000 UC per la formazione specializzata degli insegnanti e 50 000 UC per le spese di funzionamento dell'organismo interregionale;
b) in seguito, per un periodo di dieci anni:
— 180 000 UC all'anno per le spese di funzionamento dell'organismo interregionale, compresi i centri,
— 400 000 UC all'anno per le spese sostenute a titolo di indennità di frequenza dei corsi, nei limiti di un importo di 2 000 UC per studente formato dai centri o dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).
I fondi non spesi possono essere riportati agli anni seguenti.
2. La Repubblica italiana rimborsa al Fondo la sua partecipazione all'indennità di frequenza dei corsi di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, qualora i divulgatori non si dedichino effettivamente per almeno tre anni alle funzioni per le quali sono stati formati.
3.
Il Fondo rimborsa all'Italia le spese di assunzione dei divulgatori secondo le seguenti condizioni:
l'importo massimo imputabile per divulgatore formato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 e di nuova assunzione conformemente all'articolo 8 è di 12 500 ECU. Il tasso di rimborso è del 50 % per i divulgatori destinati al Mezzogiorno e 40 % per gli altri. L'intervento del Fondo copre un periodo massimo di 6 anni di servizio del divulgatore. Per procedere alla riduzione decrescente dell'importo rimborsato per divulgatore, qui di seguito denominato «premio annuale», devono essere applicati i seguenti coefficienti: 1,25 per il primo anno, 1,15 per il secondo anno, 1,05 per il terzo anno, 0,95 per il quarto anno, 0,85 per il quinto anno e 0,75 per il sesto anno.
Al termine di ogni periodo di tre anni il Consiglio, su proposta della Commissione, esamina l'importo summenzionato e decide degli eventuali adattamenti in funzione degli aumenti reali delle retribuzioni in Italia.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.