REGOLAMENTO (CEE) N. 1565/797 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1979 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1422/78 relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel Regno Unito
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/782, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1422/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel Regno Unito3, in particolare l'articolo 11,
considerando che i cinque «Milk Marketing Boards», in appresso denominati «MMB», di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1422/78 hanno votato in conformità dell'articolo 2 di detto regolamento; che i risultati della votazione indicano che ciascun MMB è rappresentativo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68; che il Regno Unito può quindi essere autorizzato a concedere a tali MMB i diritti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68; che il mantenimento di tale autorizzazione è subordinato all'osservanza delle condizioni previste dal predetto articolo, dal regolamento (CEE) n. 1422/78 e dal presente regolamento;
considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1422/78, l'autorizzazione comporta particolari condizioni intese a garantire l'osservanza delle disposizioni di detto regolamento; che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in causa, occorre adottare talune modalità di applicazione;
considerando che la modalità di applicazione sono destinate a chiarire talune disposizioni del predetto regolamento; che, previa consultazione della Commissione, il Regno Unito deve essere libero di stabilire, sulla base della normativa comunitaria, le disposizioni particolari e le misure di controllo ritenute più opportune; che la Commissione deve tuttavia riservarsi il diritto di completare le modalità di applicazione secondo necessità;
considerando che il comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere nel termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo 1. Autorizzazione
Art. 1
Alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1422/78 e dal presente regolamento, il Regno Unito è autorizzato a concedere alle seguenti organizzazioni di produttori i diritti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68:
— Milk Marketing Board of England and Wales,
— Scottish Milk Marketing Board,
— Aberdeen and District Milk Marketing Board,
— North of Scotland Milk Marketing Board,
— Milk Marketing Board for Northern Ireland.
Titolo II. Condizioni particolari
Art. 2
1. Il Regno Unito adotta, anteriormente al 1° gennaio 1980, le disposizioni particolari necessarie per garantire l'osservanza dell'articolo 5, paragrafo 1, 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1422/78.
2. Il Regno Unito comunica tempestivamente alla Commissione le disposizioni particolari di cui sopra, in modo che essa possa formulare le sue eventuali osservazioni prima della loro applicazione.
3. Se necessario, la Commissione adotta modalità generali e supplementari di applicazione, nonchù decisioni specifiche.
Art. 3
1. I produttori che intendono avvalersi del diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1422/78 ne informano per iscritto l'autorità competente e l'IMMB almeno due mesi prima dell'inizio della cessazione delle consegne a tale organizzazione, indicando:
a) l'esatta durata della cessazione delle consegne o la durata minima prevista per la stessa,
b) se dalle consegne all'MMB verrà escluso tutto il latte venduto dal produttore o soltanto una parte di esso; in quest'ultimo caso, deve essere indicato il quantitativo di latte escluso dalle consegne,
c) in quale forma (trasformato o allo stato naturale) si intende commercializzare fuori del Regno Unito il latte non consegnato.
2. Se, in conformità del paragrafo 1, lettera a), viene indicata soltanto la durata minima della cessazione delle consegne, la ripresa delle consegne all'MMB deve essere comunicata a quest'ultimo con due mesi di anticipo.
3.
Il Regno Unito adotta disposizioni particolari atte a garantire che i quantitavi di latte di cui sopra vengano esportati dal Regno Unito, trasformati o allo stato naturale. Tali disposizioni particolari possono comportare l'obbligo per il produttore di conservare ed esibire all'autorità competente i contratti o altri documenti relativi all'esportazione del latte di cui trattasi.
L'articolo 2, paragrafi 2 e 3, si applica per quanto di ragione.
Art. 4
1. Il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1422/78 ha una durata non superiore a cinque mesi consecutivi, durante i quali il produttore è stato pagato per il latte venduto all'MMB, compresi nei 12 mesi precedenti l'inizio della cessazione delle consegne all'MMB. I diritti di cui al suddetto articolo possono essere esercitati anche qualora, i un qualsiasi periodo nel corso dei 12 mesi, il prezzo medio pagato al produttore cada al di sotto del livello ivi previsto.
2.
I produttori che intendono avvalersi del diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1422/78 ne informano per iscritto l'autorità competente e l'MMB almeno un mese prima della data di cessazione delle consegne, indicando la probabile o esatta durata di tale cessazione e specificando se l'esclusione riguarderà tutto il latte venduto dal produttore o parte di esso. In quest'ultimo caso, deve essere indicato il quantitativo di latte escluso dalla vendita. L'intenzione di escludere il latte dalla vendita può essere notificata immediatamente dopo il primo dei pagamenti di cui al paragrafo 1.
Ferma restando la possibilità di una ripresa anticipata delle conseguenze all'MMB, l'esclusione dalla vendita non può continuare per più di sei mesi oltre un periodo di tre mesi consecutivi a partire dal quale l'MMB ha ripreso a pagare il latte ad un prezzo superiore all'equivalente del prezzo d'intervento stabilito dall'autorità amministrativa.
3. La ripresa anticipata delle consegne deve essere comunicata all'MMB con due mesi di anticipo, salvo che, in conformità del paragrafo 2, sia stata comunicata la durata esatta della cessazione delle consegne.
4.
Il Regno Unito
a) adotta disposizioni particolari intese a garantire al produttore di latte di determinare il prezzo del latte risultante dai prezzi d'intervento applicabili; tali disposizioni includono la fissazione di un equivalente del prezzo d'intervento, stabilito a titolo indicativo da un'autorità amministrativa, indipendente dall'MMB, sulla base dei margini medi e dei fattori di conversione, fatta salva la possibilità per il produttore di fissare un equivalente del prezzo d'intervento in funzione delle circostanze particolari in cui il produttore stesso opera;
b) può adottare disposizioni particolari intese a garantire che i quantitativi di latte comunicati in conformità del paragrafo 2, siano effettivamente trasformati in burro o in latte scremato in polvere ai fini della vendita all'organismo d'intervento e che tali prodotti vengano realmente offerti in vendita a detto organismo; tali disposizioni possono comportare l'obbligo per i produttori di conservare ed esibire all'autorità competente i contratti o altri documenti relativi al latte di cui trattasi.
L'articolo 2, paragrafi 2 e 3, si applica per quanto di ragione alle disposizioni particolari di cui sopra.
Art. 5
1.
Salvo che l'interessato indichi una data successiva, un produttore/dettagliante è esonerato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1422/78 a decorrere dal secondo mese civile successivo al mese in cui l'MMB interessato ha ricevuto la sua dichiarazone in conformità del paragrafo 2, lettera c), dello stesso articolo. Non sono ammesse pratiche intese a far rientrare artificialmente i singoli produttori entro i limiti di produzione prescritti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1422/78.
I produttori che intendono avvalersi del diritto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1422/78 ne informano per iscritto l'autorità competente e l'MMB almeno 60 giorni prima di iniziare le vendite ad un produttore/dettagliante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1422/78.
2.
L'MMB interessato, qualora ritenga che il produttore non adempia i presupposti di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1422/78, trasmette la dichiarazione, unitamente a tutti i documenti e dati necessari, ad un'unità amministrativa indipendente dall'MMB designata dal Regno Unito; tale autorità, sentite le eventuali osservazioni del produttore e dell'MMB, decide se il caso rientri o meno nel campo d'applicazione del suddetto articolo 8 e su tale base concede o rifiuta l'esonero per iscritto.
L'esonero si considera concesso se l'autorità amministrativa competente non adotta una decisione motivata di rifiuto dell'esonero entro 60 giorni dalla ricezione da parte dell'MMB della dichiarazione del produttore.
3. Il periodo di almeno 5 anni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1422/78 decorre dal giorno in cui inizia l'esonero a norma del paragrafo 1.
4. L'autorità amministrativa può revocare l'esonero se si constata che il quantitativo medio di latte liquido venduto annualmente dal produttore/dettagliante interessato al consumatore finale supera il doppio della sua produzione totale annua media, stabilita in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1422/78 o se si constata che il produttore/dettagliante cessa di adempiere le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b) o al paragrafo 3 dello stesso articolo.
5. Il Regno Unito adotta le misure necessarie per il controllo dell'osservanza dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1422/78. Ai produttori/dettaglianti esonerati in conformità del paragrafo 1, può essere chiesto di comunicare all'autorità amministrativa e all'MMB informazioni concernenti la loro produzione nonchù gli acquisti e le vendite di latte. Agli altri produttori che vendono latte ai prodotti/dettaglianti esonerati in conformità del paragrafo 1 può essere chiesto di comunicare all'autorità amministrativa e all'MMB informazioni concernenti le loro vendite a detti produttori/dettaglianti. L'articolo 2, paragrafi 2 e 3, si applica per quanto di ragione alle misure di cui sopra.
Art. 6
1.
Il Regno Unito adotta le disposizioni particolari necessarie per garantire in modo continuativo l'osservanza dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1422/78. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 tali disposizioni comportano in particolare:
— la definizione delle possibili «destinazioni» ai sensi del paragrafo 1, lettera a),
— la definizione degli «altri criteri» di natura oggettiva che possono essere presi in considerazione nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.
La differenziazione del prezzo di vendita sulla base della destinazione assegnata al latte o sulla base di altri criteri oggettivi è esclusa solo nella misura in cui rischia di condurre ad una discriminazione tra gli acquirenti del latte e di ostacolare il normale funzionamento dell'organizzazione del mercato e, in particolare, il regime degli interventi e aiuti comunitari.
3.
Il livello minimo dei prezzi di vendita di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1422/78 è definitivamente stabilito entro il mese immediatamente successivo al mese di consegna del latte all'acquirente e non può formare oggetto di successivi ribassi, riduzioni o sconti.
La disposizione di cui sopra non impedisce gli adeguamenti apportati in buona fede in casi eccezionali, in particolare qualora il latte consegnato non risponda ai requisiti qualitativi applicabili alla transazione in oggetto.
4.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1422/78, il Regno Unito adotta misure atte a consentire il raffronto regolare dei prezzi di vendita di prima mano praticati sul mercato del Regno Unito per i principali prodotti lattieri fabbricati con latte venduto dall'MMB con quelli degli analoghi prodotti lattieri importati nel Regno Unito da altri Stati membri.
Il Regno Unito comunica mensilmente alla Commissione il più basso prezzo di vendita di prima mano, praticato sul mercato del Regno Unito, per quantitativi commercialmente rilevanti di ciascuno dei principali prodotti lattieri locali o importati dagli Stati membri e venduti su tale mercato nel corso del mese precedente. I prezzi così comunicati devono riferirsi a qualità comparabili.
5.
Se il prezzo di vendita di prima mano praticato sul mercato del Regno Unito per un quantitativo commercialmente significativo di prodotti locali scende al di sotto del più basso prezzo praticato per un quantitativo commercialmente significativo di prodotti lattieri di qualità comparabile importati da altri Stati membri, un'autorità amministrativa indipendente dall'MMB, designata dal Regno Unito, svolge indagini intese a accertare se il prezzo del prodotto locale è sceso al di sotto del più basso prezzo del corrispondente prodotto importato a causa del prezzo di vendita praticato dall'MMB.
Il Regno Unito comunica alla Commissione i risultati di tali indagini entro un mese dall'ultimazione dell'inchiesta da parte dell'autorità interessata.
6. Gli eventuali reclami per inosservanza dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1422/78 sono presentati inizialmente all'autorità amministrativa di cui al paragrafo 5 unitamente ad una corroborante documentazione completa. Il Regno Unito invia alla Commissione copia di ogni reclamo e della risposta motivata inviata al proponente. Una risposta motiva è inviata al proponente entro due mesi dalla ricezione del reclamo da parte dell'autorità amministrativa.
7. Se l'autorità amministrativa di cui al paragrafo 5 dal Regno Unito accerta che il prezzo di vendita praticato da qualsivoglia MMB per il latte destinato a qualsiasi impiego particolare contravviene all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1422/78, il Regno Unito adotta immediatamente le misure necessarie per garantire l'osservanza di detta disposizione ed in particolare onde far sì che la MMB o le MMB interessate adeguino opportunamente i loro prezzi di vendita per il latte in questione e per le vendite successive. I dettagli di queste misure sono comunicati immediatamente alla Commissione.
8. L'articolo 2, paragrafi 2 e 3, si applica per quanto di ragione alle misure adottate dal Regno Unito in conformità del presente articolo.
Titolo III. Disposizioni finali
Art. 7
1. Onde garantire che le condizioni previste dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 continuino ad essere osservate in permanenza, gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione dalla quale risultino i quantitativi di prodotti freschi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1422/78, utilizzati per il consumo umano diretto nel loro territorio nel corso dell'anno civile precedente. La relazione è presentata entro e non oltre il 1° maggio di ogni anno.
2.
Ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano i seguenti equivalenti in latte:
1 kg di latte intero = 1 kg di latte crudo,
1 kg di latte semiscremato = 0,7 kg di latte crudo,
1 kg di latte scremato = 0,5 kg di latte crudo,
1 kg di latticello destinato al consumo umano diretto = 0,5 kg di latte crudo,
1 kg di iogurt = 0,7 kg di latte crudo,
1 kg di crema = 6,2 kg di latte crudo.
Art. 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1979. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente