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REGOLAMENTO (CEE) N. 1849/79 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 1979 che determinata la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/782, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/724, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari5, modificato dal regolamento (CEE) n. 545/796, il burro messo in vendita deve essere entrato all'ammasso anteriormente ad una data da determinare; che è opportuno fissare tale data secondo l'evoluzione delle giacenze di burro e delle quantità disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1979. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente