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REGOLAMENTO (CEE) N. 2033/79 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 1979 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/782, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alle concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare3, modificato dal regolamento (CEE)n. 2429/724, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseati e delle disponibilità nonchù, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonchù le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

- gli obbiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi; b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione; c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi; d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/756, la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento è preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseati nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/788;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

- per le altre monete, un tasso do conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che le condizioni particolari, in materia di pagamento della restituzione per il latte scremato in polvere utilizzato nel paese destinatario a fini di alimentazioni degli animali, sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2054/769, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2949/7810.

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce tariffaria 04.04, non beneficiano di restituzione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1979. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente