REGOLAMENTO (CEE) N. 2342/79 DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 1979 relativo all'applicazione della decisione n. 1/79 del Consiglio di associazione CEE-Cipro che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro1 è stato firmato il 19 dicembre 1972 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1973;
considerando che un protocollo aggiuntivo a detto accordo2 è stato firmato a Bruxelles il 15 settembre 1977 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1978;
considerando che, in base all'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo di cui sopra e parte integrante dell'accordo, il Consiglio di associazione CEE-Cipro ha adottato la decisione n. 1/79 che modifica il protocollo relativo alle regole d'origine;
considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La decisione n. 1/79 del Consiglio di associazione CEE-Cipro è applicabile nella Comunità.
Il testo della decisione è allegato al presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1979.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1979. Per il Consiglio Il Presidente D. O'MALLEY DECISIONE N. 1/79 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, in particolare il titolo I, visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo addizionale, in particolare l'articolo 25, considerando che è necessario sostituire gli elenchi A e B, di cui agli allegati II e III del protocollo, e introdurre una regola particolare relativa agli assortimenti in applicazione delle modifiche della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale con effetto dal 1° gennaio 1978, DECIDE: Articolo 1 Gli allegati II e III del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa sono sostituiti dai testi allegati alla presente decisione. Articolo 2 Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto d'articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del valore totale degli assortimenti. Fatto a Bruxelles, addì Per il Consiglio di associazione Il Presidente