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REGOLAMENTO (CEE) N. 2287/79 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1979 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e alle condizioni di rivendita sul mercato

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/792, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/724, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali5, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in Italia il mercato del frumento tenero rischia di presentare delle difficoltà di approvvigionamento; che si costatano in questo paese dei prezzi di mercato elevati per tale prodotto;

considerando che, per far fronte a tale situazione, è opportuno mettere a disposizione dell'organismo d'intervento italiano una parte dei quantitativi di frumento tenero panificabile ancora disponibili all'intervento nel resto della Comunità;

considerando che occorre precisare meglio alcune modalità di presa in consegna del prodotto e di trasferimento delle relative responsabilità;

considerando che è necessario prevedere disposizioni per l'imputazione di tale operazione secondo i meccanismi istituiti dal regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 354/787;

considerando che le misure previste implicano l'assunzione delle spese di trasporto da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1.

A partire dal 1o novembre 1979, l'organismo d'intervento tedesco tiene 200 000 tonnellate di frumento tenero panificabile a disposizione dell'organismo d'intervento italiano che ne assicura il trasporto in Italia prima della fine della campagna 1979/1980.

Questo prodotto deve rispondere ai requisiti del regolamento (CEE) n. 1549/798.

2. Alla rivendita del prodotto di cui al paragrafo 1 si applica il regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento9, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1687/7610. Tuttavia, il prezzo di riferimento è sostituito al prezzo d'intervento.

3. Le operazioni di consegna e di trasporto formano oggetto di gara. La mobilitazione deve avvenire nelle condizioni di trasferimento più favorevoli.

4. Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la consegna e il trasporto del prodotto in questione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Art. 2

1. Alla fine di ogni mese, l'organismo d'intervento tedesco iscrive in uscita, a valore zero, sul conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 787/69, i quantitativi ceduti durante lo stesso mese.

2. Alla fine di ogni mese, l'organismo d'intervento italiano iscrive in entrata, a valore zero, sul conto menzionato al paragrafo 1, i quantitativi presi in consegna.

3. Le spese di trasporto dei quantitativi trasferiti sono imputate sul conto menzionato al paragrafo 1.

4. Se necessario, le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 1979. Per il Consiglio Il Presidente J. GIBBONS