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REGOLAMENTO (CEE) N. 2395/79 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1979 relativo al contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, concernente un'azione urgente per ricostruire le zone agricole dei dipartimenti francesi d'oltremare danneggiate dai cicloni «David» e «Frederick»

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che i cicloni «David» e «Frederick» hanno causato rilevanti danni all'agricoltura della Martinica e della Guadalupa;

considerando che la Comunità deve contribuire alla riparazione di questi danni;

considerando che le azioni a favore dell'agricoltura in queste zone riguardano la realizzazione degli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato; che esse costituiscono pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/794;

considerando che gli aiuti comunitari devono essere concentrati nei settori più colpiti;

considerando che la procedura per la concessione e il versamento dell'aiuto deve essere più rapida possibile, senza tuttavia trascurare le necessità di una buona gestione dei mezzi finanziari della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. È istituita un'azione comune, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, per permettere la ricostruzione delle zone agricole danneggiate dai cicloni «David» e «Frederick» dei dipartimenti francesi d'oltremare.

2. Sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, le spese effettuate dopo il 30 agosto 1979 e relative alla ricostruzione delle colture distrutte, in particolare dei bananeti, e alla ripartizione delle opere indispensabili per le colture.

Art. 2

1. La Repubblica francese presenta alla Commissione una domanda di aiuto, entro il 15 novembre 1979.

2. La Commissione decide in merito alla concessione dell'aiuto del FEAOG, sezione orientamento, entro il 31 dicembre 1979.

3. La Commissione consulta, per quanto possibile, il comitato permanente per le strutture agrarie, nel corso delle sue riunioni periodiche, sul progetto di decisione senza che questa consultazione possa impedirne l'adozione entro il termine suindicato; in caso d'impedimento, essa informa il comitato, il più rapidamente possibile, della decisione da essa adottata.

Art. 3

La domanda d'aiuto comprende almeno i seguent dati:

— breve descrizione della situazione generale, in parti colare dei danni all'agricoltura;

— descrizione dei lavori da eseguire, in particolare numero di ettari interessati, natura dei lavori e delimitazione geografica dei lavori;

— valutazione dei costi per categoria di lavori;

— scaglionamento previsto dei lavori e delle spese;

— importo dell'aiuto stanziato dal governo francese;

— importo dell'aiuto chiesto al FEAOG, sezione orientamento.

Art. 4

1. L'aiuto del FEAOG, sezione orientamento, non può superare:

— l'importo dell'aiuto della Repubblica francese;

— 12,2 milioni di ECU per la ricostruzione delle colture distrutte, di cui 10,6 milioni di ECU per i bananeti; tuttavia, il contributo delle Comunità è limitato a 40 % del costo totale per la ricostituzione di un bananeto;

— 0,6 milioni di ECU per la riparazione delle opere indispensabili per le colture.

2. Possono essere concessi anticipi fino a concorrenza dell'80 % dell'aiuto comunitario previsto.

3. Il saldo verrà versato soltanto previa presentazione di un giustificativo delle spese e di una relazione sull'esecuzione dei lavori, entro e non oltre il 1o ottobre 1980.

4. Il costo preventivo dell'azione è di 12 milioni di unità di conto europee.

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1979. Per il Consiglio Il Presidente J. GIBBONS