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REGOLAMENTO (CEE) N. 2748/79 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1979 relativo alla classificazione di merci della sottovoce 13.03 C III della tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/772, in particolare l'articolo 3,

considerando che sono necessarie delle disposizioni per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune per quanto riguarda la classificazione del prodotto la cui composizione è la seguente: carraghenato di calcio * 62,1 %, * destrosio * 32,9 %, * saccarosio * 5 %; *

considerando che la sottovoce 13.03 C III della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio3, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2384/794 prevede le mucillagini e gli ispessenti derivati dai vegetali (diversi dell'agar-agar, dalle mucillagini e dagli ispessenti di carrube o di semi di carrube);

considerando che l'aggiunta di zuccheri (saccarosio e destrosio) ha soltanto lo scopo di garantire una messa a tipo della sostanza ispessente (carraghenato di calcio), cioè di garantire un'attività costante nel corso dell'utilizzazione;

considerando che la presenza del 37,9 % di zuccheri non toglie al prodotto in questione il carattere di ispessente derivato da vegetali della sottovoce 13.03 C III;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il prodotti di composizione seguente:

carreghenato di calcio * 62,1 % *

destrosio * 32,9 % *

saccarosio * 5 % * rientra nella seguente sottovoce della tariffa doganale comune:

13.03 Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altri mucillagini e ispessenti derivati da vegetali; C Agar-agar e altri mucillagini e ispessenti derivati dai vegetali:

III. altri.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno dopo la date di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1979. Per la Commissione Ètienne DAVIGNON Membro della Commissione