REGOLAMENTO (CEE) N. 2914/79 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1979 relativo agli interventi comunitari per la ristrutturazione e riconversione industriali nel settore delle fibre sintetiche
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che è stata trasmessa al Consiglio una proposta di regolamento3 relativa agli interventi comunitari per la ristrutturazione e la riconversione industriali;
considerando che il settore delle fibre sintetiche giustifica un'azione prioritaria e immediata, intesa a sostenere le iniziative dell'industria comunitaria per il suo risanamento mediante la riduzione del suo potenziale produttivo;
considerando che tale azione implica l'utilizzo di un importo massimo di 14 milioni di unità di conto europee,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Sono concessi contributi per aiutare l'industria delle fibre sintetiche mediante il finanziamento dei seguenti investimenti:
— investimenti che aiutino la creazione, nelle zone interessate (bacini d'occupazione) e in altre attività, di nuovi posti di lavoro da parte di altre imprese, destinati soprattuto alla manodopera resa disponibile a seguito della riduzione del potenziale produttivo o della soppressione totale o parziale degli stabilimenti industriali che svolgono la loro attività nel settore delle fibre sintetiche;
— investimenti di riconversione effettuati dalle imprese industriali che svolgono la loro attività nel settore delle fibre sintetiche, per orientarsi verso attività diverse dalla produzione di fibre sintetiche;
— investimenti di ristrutturazione effettuati da tali imprese, qualora comportino una sensibile riduzione del loro potenziale produttivo.
2. La Commissione prenderà entro il 31 dicembre 1979 le decisioni per la concessione di questi contributi a favore d'investimenti conformi alle caratteristiche di cui al paragrafo 1 e che hanno ottenuto l'accordo dello Stato membro nel cui territorio sono realizzati.
Art. 2
1. I contributi di cui all'articolo 1 assumono la forma di premi all'investimento.
2. Il tasso di questi premi è pari al 5,7 % dell'investimento fisso; esso viene portato al 9,5 % ove questi investimenti vengano effettuati nelle regioni più sfavorite e in regioni o zone particolarmente coinvolte dalle operazioni di ristrutturazione.
3. Gli investitori sono tenuti a fornire qualsiasi informazione che la Commissione reputi necessaria e ad assoggettarsi ai controlli di cui all'articolo 3, che consentano di accertare la corretta esecuzione delle operazioni. A tale scopo verrà conclusa una convenzione tra l'investitore prescelto per la concessione del contributo e la Commissione. Questo contratto disciplina anche le modalità di versamento del contributo.
Art. 3
1. Qualora un investimento, che ha formato oggetto di un contributo, non venga eseguito come previsto, o se non vengono soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento, la Commissione può ritirare il contributo interamente o in parte.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento e prendono tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione reputi necessario effettuate, comprese le verifiche sul posto.
3. Fatti salvi i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali e fatti salvi l'articolo 206 del trattato, nonchù qualsiasi controllo organizzato ai sensi dell'articolo 209, lettera c), del trattato, ogni verifica sul posto o indagine relativa alle operazioni finanziate viene effettuata, su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, dai competenti organi di quest'ultimo. Possono parteciparvi agenti della Commissione. Quest'ultimo può fissare scadenze per l'esecuzione di queste verifiche.
4. queste verifiche sul posto o indagini relative alle operazioni finanziate hanno lo scopo di constatare:
a) l'esistenza dei documenti giustificativi e loro concordanza con le operazioni finanziate;
b) le condizioni alle quali vengono effettuate e verificate le operazioni finanziate;
c) la conformità delle realizzazioni con le operazioni finanziate.
Art. 4
Il presente regolamento non osta all'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato. I contributi non devono modificare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi contenuti nelle disposizioni del trattato in materia, quali sono esplicitati segnatamente nei principi di coordinamento dei regimi generali di aiuti a finalità regionale.
Art. 5
Anteriormente al 1° luglio 1980 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, in cui saranno trattati anche gli aspetti riguardanti la riduzione delle capacità produttive.
Art. 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1979. Per il Consiglio Il Presidente J. TUNNEY Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada nonchù dell'accordo sotto forma di scambio di lettere concernente tale accordo Il 4 dicembre 1979, le Parti si sono notificate l'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea ed il governo del Canada nonchù dell'accordo sotto forma di scambio di lettere ad esso relativo; tali accordi sono quindi entrati in vigore a decorrere da tale giorno, conformemente all'articolo XIII.