REGOLAMENTO (CEE) N. 3057/79 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1979 che abroga il regolamento (CEE) n. 1629/79 recante sospensione delle importazioni di naselli congelati
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo al'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/782, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,
considerando che, con il regolamento (CEE) n. 14629/79 della Commissione3, le importazioni nella Comunità di naselli congelati per i quali è fissato un prezzo di riferimento sono state sospese;
considerando che dall'esame del mercato dei naselli congelati risulta che la situazione è migliorata; che le condizioni sulla cui base la sospensione delle importazioni è stata decisa, non ricorrono più; che una nuova perturbazione non è più attualmente da temere; che è pertanto opportuno abrogare il detto regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1629/79 è abrogato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente