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REGOLAMENTO (CEE) N. 1318/80 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 1640/79 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/792, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dei criteri previsti all'articolo 3 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 516/77, il regolamento (CEE) n. 1640/793 ha limitato, a partire dalla campagna 1979/1980, la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo a 57 100 tonnellate, sulla base dei dati forniti dai paesi produttori; che per rispettare tale massimale, la Commissione ha limitato, con il regolamento (CEE) n. 1731/794, la concessione dell'aiuto destinato ad ogni impresa di trasformazione al 105 % della quantità di conserve prodotte nel corso della campagna 1978/1979;

considerando che successivamente due Stati membri hanno rispettivamente modificato e completato i dati relativi alla produzione che sono serviti a stabilire la produzione media triennale sulla cui base è stato fissato il massimale; che in conseguenza di tale aggiornamento è necessario modificare il massimale per non nuocere agli operatori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1640/79 è sostituito dal testo seguente:

La concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitato per la campagna 1979/1980 a 75 300 tonnellate».

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1980. Per il Consiglio Il Presidente G. MARCORA