REGOLAMENTO (CEE) N. 2213/80 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1980 relativo alla conclusione dell'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau e dei due scambi di lettere ad esso relativi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo [1],
[1]GU n. C 85 dell'8.4.1980, pag. 103.
considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau ed i due scambi di lettere ad esso relativi, firmati il 27 febbraio 1980 a Bruxelles;
considerando che la conclusione dell'accordo suddetto rende privo di oggetto la decisione 80/255/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1980, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau e dei due scambi di lettere ad esso relativi [2],
[2]GU n. L 58 dell'1.3.1980, pag. 73.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sono approvati a nome della Comunità l'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea relativo alla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau ed i due scambi di lettere ad esso relativi.
I testi di cui al primo comma sono allegati al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 18 dell'accordo [3].
[3]La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
Art. 3
La decisione 80/255/CEE è abrogata.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1980. Per il Consiglio Il Presidente SARTI