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REGOLAMENTO (CEE) N. 1696/80 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1980 che fissa, per la campagna 1979/1980, l'importo massimo di partecipazione alle spese di magazzinaggio che i fabbricanti di zucchero, in caso di riporto, possono esigere dai produttori di barbabietole e di canna

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/782, in particolare l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 748/68 del Consiglio3, modificato dal regolamento (CEE) n. 2829/714, prevede all'articolo 2 che il fabbricante di zucchero possa esigere dai venditori di barbabietole o di canna il rimborso di una parte delle spese di magazzinaggio, a concorrenza di un importo massimo; che tale importo deve essere calcolato in base al rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/74 ed alle percentuali di cui all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, di detto regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/80 del Consiglio5 ha fissato il rimborso delle spese di magazzinaggio a 0,46 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese e la percentuale sopraindicata a 60;

considerando che occorre inoltre tener conto delle condizioni tradizionali d'acquisto della canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che è opportuno fissare detto importo massimo per tonnellata di barbabietole con una resa supposta di 130 chilogrammi di zucchero bianco e con un tenore di zucchero del 16 %, e, per le barbabietole aventi un tenore di zucchero diverso da quello stabilito per la qualità tipo, prevedere gli stessi adattamenti fissati dal regolamento (CEE) n. 2497/69 della Commissione, del 12 dicembre 1969, relativo alle maggiorazioni e riduzioni applicabili ai prezzi della barbabietola6, e dal regolamento (CEE) n. 2571/69 della Commissione, del 22 dicembre 1969, relativo alle riduzioni applicabili in Italia ai prezzi della barbabietola7;

considerando che, per agevolare il controllo del sistema di riporto prospettato, è opportuno prevedere che i fabbricanti di zucchero comunichino agli Stati membri la somma degli importi da essi riscossi dai venditori di barbabietole o canne ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 748/68;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Per la campagna saccarifera 1979/1980 l'importo massimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 748/68 è fissato per singolo mese di magazzinaggio, durante il periodo indicato all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 3330/74:

  1. a) 0,359 ECU per tonnellata di barbabietole aventi un tenore di zucchero del 16 %;

  2. b) 0,276 ECU per la quantità di canne necessaria alla fabbricazione di 100 kg di zucchero.

2. Per le barbabietole aventi un tenore di zucchero diverso dal 16 %, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), è adattato; a tal fine, vengono ad esso applicate le percentuali di cui al regolamento (CEE) n. 2497/69 e al regolamento (CEE) n. 2571/69.

Art. 2

Ogni fabbricante di zucchero che, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 3330/74, riporta una parte della sua produzione alla campagna saccarifera successiva, comunica allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impresa interessata, anteriormente al 1o giugno della suddetta campagna, il totale degli importi riscossi dai produttori di barbabietole o di canna conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 748/68.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente