REGOLAMENTO (CEE) N. 1698/80 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1980 che completa il regolamento (CEE) n. 797/80 recante adeguamento delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati in anticipo nel settore dello zucchero
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/782, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, e l'articolo 19, paragrafi 2 e 4,
considerando che il regolamento (CEE) n. 797/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, recante adeguamento delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione fissati in anticipo nel settore dello zucchero3, prevede un aumento delle restituzioni ed una diminuzione dei prelievi all'esportazione per i titoli rilasciati anteriormente al 1o luglio 1980 ed utilizzati da tale data;
considerando che nel caso dei prelievi all'esportazione il loro importo può essere inferiore a quello dell'adeguamento in questione; che pertanto, per evitare disparità di trattamento tra gli operatori, occorre completare il suddetto regolamento, prevedendo che la differenza sia considerata come restituzione all'esportazione da concedere all'interessato e non come prelievo da riscuotere all'esportazione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 797/80 è modificato come segue:
1. La parte di frase «su richiesta dell'interessato» di cui al paragrafo 1 è soppressa.
2.
Nel paragrafo 2 è inserito, quale terzo comma, il seguente testo:
«Qualora l'importo del prelievo all'esportazione sia inferiore all'importo dell'adeguamento, la differenza tra questi due importi è considerata come restituzione all'esportazione da concedere all'interessato. In tal caso il prelievo all'esportazione non è dovuto».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1980.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente