REGOLAMENTO (CEE) N. 2667/80 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1980 relativo a talune misure transitorie concernenti le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine spedite verso la Comunità
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, in particolare l'articolo 33,
considerando che le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine saranno assoggettate, a decorrere dal 20 ottobre 1980, al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1837/80; che in particolare il regime dei prelievi all'importazione sarà applicabile ai prodotti immessi in libera pratica nella Comunità a decorrere da tale data; che è necessario prendere misure transitorie per i prodotti spediti prima di tale data verso la Comunità;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «ovini-caprini»,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I prodotti del settore delle carni ovine e caprine spediti verso la Comunità prima del 20 ottobre 1980 ed immessi in libera pratica nella Comunità a decorrere da tale data sono assoggettati ad uno dei seguenti regimi:
a) i prodotti accompagnati da titoli per l'esportazione verso la Comunità di cui ai regolamenti (CEE) n. 2663/80 (2) e (CEE) n. 2664/80 (3) della Commissione sono assoggettati alle disposizioni dei suddetti regolamenti;
b) gli altri prodotti sono assoggettati al regime applicabile prima della data dalla quale si applica il regolamento (CEE) n. 1837/80.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1980.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente