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REGOLAMENTO (CEE) N. 2742/80 DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 1980 sull'applicazione della decisione n. 3/80 del Consiglio di cooperazione CEE-Libano che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese1 è stato firmato il 3 maggio 1977 ed è entrato in vigore il 1º novembre 1978;

considerando che, in base all'articolo 25 del protocollo relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, il Consiglio di cooperazione CEE-Libano ha adottato la decisione n. 3/80 che modifica il protocollo relativo alle regole d'origine;

considerando che conviene applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

La decisione n. 3/80 del Consiglio di cooperazione CEE-Libano è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è allegato al presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1980. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER DECISIONE N. 3/80 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-LIBANO del 6 giugno 1980 che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE, visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese, in particolare il titolo I, visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 25, considerando che è necessario sostituire gli elenchi A e B, di cui agli allegati II e III del protocollo e introdurre una regola particolare relativa agli assortimenti in applicazione delle modifiche della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale con effetto dal 1º gennaio 1978, DECIDE: Articolo 1 Gli allegati II e III del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa sono sostituiti dai testi allegati alla presente decisione. Articolo 2 Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto d'articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del valore totale degli assortimenti. Fatto a Bruxelles, addì 6 giugno 1980. Per il Consiglio di cooperazione Il Presidente Kesrouan LABAKI ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni >PIC FILE= "T0016331"> >PIC FILE= "T0016332"> >PIC FILE= "T0016333"> >PIC FILE= "T0016334"> >PIC FILE= "T0016335"> >PIC FILE= "T0016336"> >PIC FILE= "T0016337"> >PIC FILE= "T0016338"> >PIC FILE= "T0016339"> >PIC FILE= "T0016340"> >PIC FILE= "T0016341"> >PIC FILE= "T0016342"> >PIC FILE= "T0016343"> >PIC FILE= "T0016344"> >PIC FILE= "T0016345"> >PIC FILE= "T0016346"> >PIC FILE= "T0016347"> >PIC FILE= "T0016348"> >PIC FILE= "T0016349"> >PIC FILE= "T0016350"> >PIC FILE= "T0016351"> >PIC FILE= "T0016352"> >PIC FILE= "T0016353"> >PIC FILE= "T0016354"> >PIC FILE= "T0016355"> >PIC FILE= "T0016356"> >PIC FILE= "T0016357"> >PIC FILE= "T0016358"> >PIC FILE= "T0016359"> >PIC FILE= "T0016360"> >PIC FILE= "T0016361"> >PIC FILE= "T0016362"> >PIC FILE= "T0016363"> ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di «prodotti originari» ai prodotti che ne sono oggetto >PIC FILE= "T0016364"> >PIC FILE= "T0016365"> >PIC FILE= "T0016366"> >PIC FILE= "T0016367"> >PIC FILE= "T0016368"> >PIC FILE= "T0016369"> >PIC FILE= "T0016370"> >PIC FILE= "T0016371">