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REGOLAMENTO (CEE) N. 2786/80 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1980 che autorizza gli acquisti d'intervento di carni ovine in Francia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1,

visto il regolamento (CEE) n. 2755/80 della Commissione, del 28 ottobre 1980, relativo alle condizioni dell'applicazione e della sospensione degli acquisti d'intervento nel settore delle carni ovine2, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che è stato constatato che le condizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80 sono state soddisfatte durante la settimana che inizia il 20 ottobre 1980, per le seguenti qualità in Francia:

- agnelli R 3 (couvert),

- agnelli O 3 (couvert),

- agnelli U 4 (gras),

- agnelli R 4 (gras);

considerando che è opportuno decidere, per le suddette qualità, l'attuazione delle misure d'intervento previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Gli acquisti da parte dell'organismo d'intervento francese sono autorizzati a decorrere dal 3 novembre 1980 per le seguenti qualità:

— agnelli R 3 (couvert),

— agnelli O 3 (couvert),

— agnelli U 4 (gras),

— agnelli R 4 (gras).

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1980. Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente