REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 3308/80 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1980 relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/783 ha definito una nuova unità di conto denominata «ECU»;
considerando che conviene procedere all'unificazione delle unità di conto utilizzate dalle Comunità e che è pertanto opportuno sostituire l'ECU all'unità di conto europea (UCE) in tutti gli atti comunitari;
considerando che occorre prevedere una disposizione che preservi, all'atto della sostituzione dell'UCE con l'ECU, i diritti e gli obblighi contratti in unità di conto europee,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
In tutti gli atti comunitari applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'espressione «unità di conto europea» è sostituita dal termine «ECU».
Art. 2
La definizione dell'unità di conto europea esistente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento resta applicabile ai diritti e agli obblighi contratti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e determinati in unità di conto europee.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980. Per il Consiglio Il Presidente Colette FLESCH