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REGOLAMENTO (CEE) N. 3508/80 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1980 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le disposizioni che disciplinano la prima tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta1, compreso il protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta2, nonché il protocollo addizionale a detto accordo3 scadono il 31 dicembre 1980;

considerando che non è stato possibile tenere entro i termini stabiliti i negoziati relativi alla definizione del regime commerciale con Malta dopo il 31 dicembre 1980;

considerando che, in attesa della conclusione dei negoziati, è opportuno prorogare il regime che la Comunità applica agli scambi commerciali con Malta nell'ambito dell'associazione con tale paese, al fine di non interrompere bruscamente talune correnti tradizionali di scambio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regime degli scambi commerciali istituito dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, compreso il protocollo che stabilisce alcune disposizioni relative a tale accordo, nonché il protocollo addizionale all'accordo medesimo, rimane applicabile nella Comunità sino al all'entrata in vigore di un regime commerciale in termini contrattuali.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER