Regolamento (CEE) n. 3512/80 della Commissione del 23 dicembre 1980 che deroga, a favore dei paesi del mercato comune dell'America centrale, agli articoli 1, 6 e 12 del regolamento (CEE) n. 3510/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
considerando che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità a favore di taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, sono state definite, con regolamento (CEE) n. 3510/80 della Commissione [1], qui di seguito denominato regolamento di base, delle regole d'origine per quanto riguarda sia le condizioni alle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari, sia la prova documentaria di tale carattere e le modalità del relativo controllo;
considerando che nel quadro del mercato comune dell'America Centrale si è instaurata una strettissima cooperazione economica tra Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua (in appresso denominati paesi del MCAC); che le disposizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotti originari, previste dall'articolo 1 del regolamento di base, potrebbero contribuire, dopo avervi apportato gli adattamenti necessari, a facilitare tale cooperazione per il fatto di incoraggiare l'utilizzazione, in un paese del MCAC, di prodotti originari di altri paesi del MCAC; che di conseguenza è opportuno modificare le suddette disposizioni e predisporre delle regole particolari per quanto attiene alla giustificazione del carattere di prodotti originari e alle modalità del relativo controllo; che a tal fine è necessario centralizzare le domande di controllo presso un organo amministrativo comune al detto mercato comune;
considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento di base sono egualmente considerati come prodotti originari di Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras o del Nicaragua i prodotti che, conformemente alle diposizioni del suddetto articolo 1, abbiano acquisito il carattere di prodotti originari in uno dei paesi suddetti e che, dopo essere stati esportati da tale paese, non abbiano subito, in uno qualsiasi dei paesi del MCAC, nessuna lavorazione o trasformazione o vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire loro il carattere di prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi suddetti, ai sensi del precitato articolo 1 e a condizione che:
a) nelle lavorazioni o trasformazioni in questione siano stati utilizzati esclusivamente prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi del MCAC;
b) allorché negli elenchi A e B di cui all'articolo 3 del precitato regolamento, è fissata una regola di percentuale che limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, il plus-valore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi suddetti, delle regole di percentuale, nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro.
2. Per applicazione del paragrafo 1, lettera a), il fatto di aver utilizzato prodotti diversi da quelli contemplati da queste stesse disposizioni in una proporzione non superiore complessivamente al 5 % del valore dei prodotti ottenuti importati nella Comunità non incide sulla determinazione dell'origine di questi ultimi, purché i prodotti così utilizzati non abbiano tolto il carattere originario ai prodotti inizialmente esportati da uno dei paesi del MCAC, se vi siano stati incorporati.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), non devono essere stati incorporati prodotti non originari che siano stati oggetto soltanto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni previste da questo stesso paragrafo, i prodotti ottenuti rimangono originari del primo paese esportatore del MCAC soltanto se il valore dei prodotti messi in opera, originari di quest'ultimo paese, rappresenti la più elevata percentuale del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi, questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese del MCAC in cui il plus-valore acquisito rappresenti la maggior percentuale del loro valore.
Art. 2
1. Per l'applicazione dell'articolo 1, le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di base sono applicabili.
2. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, s'intende per plus-valore acquisito la differenza tra il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese interessato, da un lato, e il valore in dogana di tutti i prodotti importati e messi in opera in tale paese, dall'altro.
Art. 3
1. In caso di applicazione dell'articolo 1, la prova del carattere originario ai sensi dell'articolo 1, del regolamento di base, dei prodotti ottenuti nel primo paese del MCAC ed esportati verso altri paesi di quest'ultimo è apportata a mezzo di un certificato d'origine, modulo A, il cui modello figura in allegato al regolamento di base. Tale certificato è rilasciato dalle autorità governative del paese di esportazione, competenti a rilasciare i certificati d'origine nel quadro del regolamento di base.
2. In caso di applicazione dell'articolo 1, la prova del carattere originario, ai sensi di questo stesso articolo, dei prodotti che abbiano sostato in uno dei paesi del MCAC o che siano stati quivi assoggettati soltanto alle trasformazioni previste da detto articolo ed esportati quindi da tale paese verso un altro paese del MCAC, è apportata a mezzo del certificato di cui al paragrafo 1, rilasciato alle condizioni previste da tale paragrafo, in base ai certificati d'origine, modulo A, rilasciati in precedenza.
Art. 4
In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di base, i prodotti di cui all'articolo 1 sono ammessi nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie previste da detto articolo, dietro presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato dall'autorità del paese del MCAC, dal quale i prodotti sono esportati verso la Comunità, sulla base dei certificati di origine, modulo A, rilasciati in precedenza.
Art. 5
I certificati previsti dagli articoli 3 e 4 devono recare:
— nel riquadro n. 4 "Per uso ufficiale" una delle seguenti diciture:
— nel riquadro n. 12 "Dichiarazione dell'esportatore" l'indicazione che i prodotti soddisfano alle condizioni di origine prescritte dal sistema delle preferenze generalizzate affinché possano essere esportati a destinazione della Comunità economica europea.
"CUMULATION CACM"
"CUMUL MCAC"
Art. 6
1. Le disposizioni dei precedenti articoli da 1 a 5 sono applicabili a condizione che le regole relative agli scambi tra ciascun paese del MCAC, nel quadro del presente regolamento, siano identiche alle disposizioni del regolamento di base e del presente regolamento.
2. Inoltre, ciascun paese del MCAC s'impegna nei confronti della Commissione delle Comunità europee, tramite il segretariato permanente del mercato comune dell'America Centrale (in appresso denominato SIECA) a rispettare o a far rispettare le norme in materia di compilazione e di rilascio dei certificati di origine, modulo A, nonché quelle relative alla cooperazione amministrativa di cui agli articoli 7 e 8 seguenti.
Art. 7
1. Il controllo a posteriori dei certificati, modulo A, di cui all'articolo 3, è effettuato per sondaggio e quante volte le autorità governative competenti dei paesi del MCAC nei quali i prodotti abbiano sostato prima di essere riesportati come tali o vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni ai sensi dell'articolo 1, nutrino fondati dubbi in merito all'autenticità del documento o all'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in causa.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità previste da questo stesso paragrafo rinviano il certificato d'origine, modulo A, al SIECA, indicando eventualmente i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse forniranno inoltre tutte le informazioni che sia stato possibile raccogliere e che autorizzino a ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato.
Art. 8
1. Il controllo a posteriori dei certificati, modulo A, previsti dall'articolo 4, è effettuato nei casi di cui all'articolo 12 del regolamento di base. In deroga tuttavia alle disposizioni del paragrafo 2 di detto articolo, le autorità doganali competenti nella Comunità rinviano il certificato di origine, modulo A, al SIECA.
2. I paesi del MCAC comunicano alla Commissione l'indirizzo del SIECA. La Commissione comunica questa informazione alle autorità doganali degli Stati membri.
Art. 9
La nota esplicativa allegata al presente regolamento forma parte integrante di quest'ultimo.
Art. 10
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1980. Per la Commissione Étienne Davignon Membro della Commissione [1] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. --------------------------------------------------