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Regolamento (CEE) n. 3513/80 della Commissione del 23 dicembre 1980 che deroga, a favore dei paesi firmatari dell'accordo dí Cartagena (gruppo andino), agli articoli 1, 6 e 12 del regolamento (CEE) n. 3510/80 della Commissione, del 23 dicembre 1980, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle prefereze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea

considerando che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità a favore di talluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, sono state definite, con regolamento (CEE) n. 3510/80 della Commissione [1], qui di seguito denominato regolamento di base, delle regole d'origine per quanto riguarda sia le condizioni alle quali detti prodotti acquisiscono, il carattere di prodotti originari, sia la prova diocumentaria dí tale carattere e le modalità del relativo controllo;

considerando che nel quadro dell'accordo di Cartagena (gruppo andino) si è instaurata una strettissima cooperazione economica tra Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela (in appresso denomiati paesi del gruppo andino); che le disposizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotti originari, previste dall'articolo 1 del regolamento di base potrebbero contribuire, dopo avervi apportato gli adattamenti necessari, a facilitare tale cooperazione per il fatto di incoraggiare l'utilizzazione, in un paese del gruppo andino, di prodotti originari di altri paesi del gruppo andino; che di conseguenza è opportuno modificare le suddette disposizioni e predisporre delle regole particolari per quanto attiene alla guistificazione del carattere di prodotti originari e alle modalità del relativo controllo; che a tal fine è necessario centralizzare le domande di controllo presso un organo amministrativo comune al detto gruppo;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento, di base, sono egualmente considerati come prodotti originari della Bolivia, della Colombia, dell'Ecuador, del Perù o del Venezuela (in appresso dettominati paesi del gruppo andino), i prodotti che, conformemente alle disposizioni del suddetto articulo 1, abbiano acquisito il carattere di prodotti originari in uno dei paesi suddetti e che, dopo essere stati esportati da tale paese, non abbiano subito, in uno qualsiasi dei paesi del gruppo andino, nessuna lavorazione o trasformazione o vi abbiano suboto lavorazioni o transformazioni insufficienti a conferire loro il carattere di prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi suddetti, ai sensi del precitato articolo 1 e a condizione che:

  1. a) nelle lavorazioni o trasformazioni in questione siano stati utilizzati esclusivamente prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi del gruppo andino;

  2. b) allorché negli clenchi A e B di cui all'articolo 3 del precitato regolamento, è fissata una regola di percentuale che limita la proporzione in valore di prodotti non originari suscettibili di essere incorporati a determinate condizioni, il plus-valore sia stato ottenuto nell'osservanza, in ciascuno dei paesi suddetti, delle regole di percentuale nonché delle altre regole che figurano negli elenchi suddetti, senza possibilità di cumulo da un paese all'altro.

2. Per applicazione del paragrafo 1, lettera a), il fatto di aver utilizzato prodotti diversi da quelli contemplati da queste stesse disposizioni in una proporzione non superiore complessivamentale al 5 % del valore dei prodotti ottenuti importati nella Comunità non incide sulla determinazione dell'origine di questi ultimi purché i prodotti così utilizzati non abbiano tolto il carattere originario ai prodotti inizialmente esporati da uno dei paesi del gruppo andino, se vi siano stati incorporati.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), non devono essere stati incorporati prodotti non originari che siano stati oggetto soltanto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 e purché siano comunque soddisfatte tutte le condizioni previste da questo stesso paragrafo i prodottì ottenuti rimangono originari del primo paese esportatore del gruppo andino soltanto se il valore dei prodotti messi in opera, originari di quest'ultimo paese, rappresenti la più elevata percentuale del valore dei prodotti ottenuti. Negli altri casi, questi ultimi prodotti sono considerati come prodotti originari del paese del gruppo andino in cui il plus-valore acquisito rappresenti la maggior percentuale del loro valore.

Art. 2

1. Per l'applicazione dell'articolo 1, le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di base sono applicabili.

2. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, s'intende per plus-valore acquisito la differenza tra il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione del paese interessato, da un lato, e il valore in dogana di tutti i prodotti importati e messi in opera in tale paese, dall'altro.

Art. 3

1. In caso di applicazione dell'articolo 1, la prova del carattere originario ai sensi dell'articolo 1, del regolamento di base, dei prodotti ottenuti nel primo paese del gruppo andino ed esportati verso altri paesi di quest'ultimo, è apportata a mezzo di un certificato d'origine, modulo A, il cui modello figura in allegato al regolamento di base. Tale certificato è rilasciato dalle autorità governative del paese di esportazione, competenti a rilasciare i certificati d'origine nel quadro del regolamento di base.

2. In caso di applicazione dell'articolo 1, la prova del carattere originario, ai sensi di questo stesso articolo, dei prodotti che abbiano sostato in uno dei paesi del gruppo andino o che siano stati quivi assoggettati soltanto alle trasformazioni previste da detto articolo ed esportati quindi da tale paese verso un altro paese del gruppo andino, è apportata a mezzo del certificato di cui al paragrafo 1, rilasciato alle condizioni previste da tale paragrafo, in base ai certificati d'origine, modulo A, rilasciati in precedenza.

Art. 4

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di base, i prodotti di cui all'articolo 1 sono ammessi nella Comunità al beneficio delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie previste da detto articolo, dietro presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato dall'autorità del paese del gruppo andino dal quale i prodotti sono esportati verso la Comunità, sulla base dei certificati di origine, modulo A, rilasciati in precedenza.

Art. 5

I certificati previsti dagli articoli 3 e 4 devono recare:

— nel riquadro n. 4 "Per uso ufficiale" una delle seguenti diciture:

— nel riquadro n. 12 "Dichiarazione dell'esportatore" l'indicazione che i prodotti soddisfano alle condizioni di origine prescritte dal sistema delle preferenze generalizzate affinchè possano essere esportati a destinazione della "Comunità economica europea".

"CUMULATION ANDEAN GROUP"

"CUMUL GROUPE ANDIN"

Art. 6

1. Le disposizioni dei precedenti articoli da 1 a 5 sono applicabili a condizione che le regole relative agli scambi tra ciascun paese del gruppo andino, nel quadro del presente regolamento, siano identiche alle disposizioni del regolamento di base e del presente regolamento.

2. Inoltre, ciascun paese del gruppo andino s'impegna nei confronti della Commissione delle Comunità europee, tramite la Junta dell'accordo di Cartagena a rispettare o a far rispettare le norme in materia di compilazione e di rilascio dei certificati di origine, modulo A, nonché quelle relative alla cooperazione, amministrativa di cui agli articoli 7 e 8 seguenti.

Art. 7

1. Il controllo a posteriori dei certificati, modulo A, di cui all'articolo 3, è effettuato per sondaggio e quante volte le autorità governative competenti dei paesi del gruppo andino nei quali i prodotti abbiano sostato prima di essere riesportati come tali o vi abbiano subito lavorazioni o trasformazioni ai sensi dell'articolo 1, nutrino fondati dubbi in merito all'autenticità del documento o all'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in causa.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità previste da questo stesso paragrafo rinviano il certificato d'origine, modulo A, alla Junta dell'accordo di Cartagena, indicando eventualmente i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse forniranno inoltre tutte le informazioni che sia stato possibile raccogliere e che autorizzino a ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato.

Art. 8

1. Il controllo a posteriori dei certificati, modulo A, previsti dall'articolo 4, è effettuato nei casi di cui all'articolo 12 del regolamento di base. In deroga tuttavia alle disposizioni del paragrafo 2 di detto articolo, le autorità doganali competenti nella Comunità rinviano il certificato di origine, modulo A, alla Junta dell'accordo di Cartagena.

2. I paesi del gruppo andino comunicano alla Commissione l'indirizzo della Junta dell'accordo di Cartagena. La Commissione comunica questa informazione alle autorità doganali degli Stati membri.

Art. 9

La nota esplicativa allegata al presente regolamento forma parte integrante di quest'ultimo.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1980. Per la Commissione Étienne Davignon Membro della Commissione [1] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. --------------------------------------------------