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REGOLAMENTO (CEE) N. 21/81 DELLA COMMISSIONE del 1° gennaio 1981 che fissa il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria applicabile in Grecia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia1,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Grecia2, in particolare l'articolo 9,

considerando che i prezzi pagati in Grecia sotto il regime nazionale precedente per i limoni destinati alla trasformazione darebbero luogo alla fissazione di un prezzo minimo superiore al prezzo comune; che, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, occorre adottare definitivamente il prezzo minimo comune in Grecia; che, pertanto, la compensazione finanziaria per i prodotti trasformati a base di limoni, applicabili in Grecia, è quella della Comunità a nove;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° gennaio 1981. Per la Commissione Il Presidente Roy JENKINS