REGOLAMENTO (CEE) N. 42/81 DEL CONSIGLIO del 1° gennaio 1981 che autorizza la Repubblica ellenica a riprendere, per alcuni prodotti agricoli, suddivisioni nazionali all'interno della nomenclatura della tariffa doganale comune
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 65, paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, a norma dell'articolo 65, paragrafo 3, primo comma dell'atto di adesione, per i prodotti elencati nell'allegato II del trattato la Grecia applica dal 1° gennaio 1981 la nomenclatura della tariffa doganale comune; che tuttavia, in virtù del secondo comma del suddetto paragrafo, la Grecia può essere autorizzata a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti per procedere a un ravvicinamento graduale a tale tariffa oppure all'eliminazione dei dazi all'interno della Comunità, a condizione che non ne risultino difficoltà per l'applicazione della regolamentazione comunitaria;
considerando che per i prodotti soggetti a dazi doganali un'autorizzazione siffatta non crea difficoltà e si giustifica qualora tali prodotti appartenenti ad una stessa sottovoce della tariffa doganale comune siano soggetti a dazi differenti; che è opportuno autorizzare la Grecia a riprendere, per i prodotti sopra menzionati, talune suddivisioni nazionali all'interno della nomenclatura della tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Per i prodotti elencati nell'allegato II del trattato, per i quali la regolamentazione comunitaria comporti l'applicazione dei dazi doganali all'importazione da paesi terzi, la Repubblica ellenica è autorizzata a riprendere all'interno della nomenclatura della tariffa doganale comune le suddivisioni nazionali indispensabili affinchù il graduale ravvicinamento a tale tariffa o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunità si effettuino alle condizioni previste nell'atto di adesione.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981. Per il Consiglio Il Presidente D. F. VAN DER MEI