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REGOLAMENTO (CEE) N. 45/81 DEL CONSIGLIO del 1° gennaio 1981 che stabilisce le norme generali riguardanti gli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa tali elementi per la Grecia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 72, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, dell'atto di adesione, l'importo dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria greca di trasformazione per i prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/802, e regolamento CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1871/804, viene determinato isolando, all'interno della protezione applicata al 1° gennaio 1979 dalla Grecia per le sue importazioni dai paesi terzi, l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria suddetta;

considerando che, per disporre di un quadro completo degli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione nell'ambito della Comunità ampliata, è opportuno riprodurre congiuntamente gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria della Comunità a nove, applicabili alle importazioni in provenienza dalla Grecia, e gli elementi applicabili dalla Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. Per i prodotti cui si applicano i regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76, gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, menzionati all'articolo 66 dell'atto di adesione e denominati in appresso «elementi fissi», che vengono riscossi sulle importazioni nella Comunità a nove provenienti dalla Grecia e sulle importazioni in Grecia provenienti dalla Comunità a nove, o che sostituiscono per la Grecia, nell'onere all'importazione dai paesi terzi, l'elemento di protezione comunitario, sono, secondo il caso, fissati o riprodotti in allegato.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 64, punto 4, dell'atto di adesione, gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, relativi ai prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2727/75, si applicano sino al 31 luglio 1981, mentre quelli relativi ai prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1418/76 si applicano sino al 31 agosto 1981.

3.

Per quanto riguarda le campagne successive:

— per le importazioni in Grecia provenienti dai paesi terzi, questo Stato determina gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, adattati conformemente all'articolo 64, punto 2, lettera a), e all'articolo 66, paragrafo 3, dell'atto di adesione.

— per gli scambi intracomunitari, la Commissione determina gli elementi fissi di cui al paragrafo 1, adottati conformemente all'articolo 64, punto 1, e all'articolo 66, paragrafo 3, dell'atto di adesione e tenendo conto, se del caso, delle autorizzazioni concesse in virtù dell'articolo 64, punto 4, di detto atto.

In caso di modifica o di sospensione dell'elemento fisso comunitario applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la Grecia provvede simultaneamente a modificare o sospendere il proprio elemento fisso di base applicabile all'importazione dai paesi terzi, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 64, punto 2, lettera a), dell'atto di adesione;

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1981. Per il Consiglio Il Presidente D. F. VAN DER MEI