REGOLAMENTO (CEE) N. 52/81 DELLA COMMISSIONE del 1° gennaio 1981 recante modalità di applicazione del regime degli importi compensativi adesione
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Grecia,
visto il regolamento (CEE) n. 1/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali1, in particolare l'articolo 8, nonchù gli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono le norme generali del regime degli importi compensativi applicabili ai prodotti agricoli o alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,
considerando che l'atto di adesione prevede l'applicazione di importi compensativi ai prodotti agricoli e a talune altre merci, in particolare a quelle disciplinate dai seguenti regolamenti:
- regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli2 e - regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo3;
considerando che gli importi compensativi sono riscossi all'importazione e concessi all'esportazione; che, al fine di armonizzare le procedure applicabili è opportuno conformarle, nella misura del possibile, con le procedura doganali in atto; che, a tal fine, occore tener conto in particolare dei regolamenti seguenti:
- regolamento (CEE) n. 2102/77 del Consiglio, del 20 settembre 1977, che istituisce un modello comunitario di dichiarazione d'esportazione4;
- regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 902/806;
- regolamento (CEE) n. 49/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati ad attuare nel periodo transitorio la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri (7);
considerando che, in linea di massima, un prodotto può beneficiare di un importo compensativo soltanto se viene consumato nello Stato membro di destinazione; che la verifica dell'osservanza di tale condizione comporta onerose procedure di controllo; che lo stesso scopo può essere conseguito concedendo l'importo compensativo quando il prodotto ha lasciato lo Stato membro esportatore e garantendo che il prodotto stesso non ottenga alcun beneficio qualora venga sviato dalla sua destinazione;
considerando che, se l'importo compensativo è superiore alla più bassa restituzione, occore garantire che i prodotti siano stati immessi sul mercato dello Stato membro di destinazione; che, a tal fine, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli8, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2891/809;
considerando che, ai termini del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario10, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 983/7911, il Belgio, il Lussemburgo, e i Paesi Bassi possono applicare ai documenti di transito comunitario gli accordi conclusi o da concludere fra di loro, al fine di ridurre o abolire le formalità di frontiera; che, ai fini del presente regolamento, i suddetti Stati membri devono essere considerati un unico Stato membro;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime degli importi compensativi, in appresso denominati «importi compensativi adesione», di cui agli articoli 43 e 61 dell'atto di adesione della Grecia.
2.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:
a) per «prodotti»
— i prodotti agricoli soggetti ad un'organizzazione comune dei mercati
— le merci disciplinate dai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80;
b) per «dichiarazione d'esportazione»
— la dichiarazione d'esportazione che forma oggetto del regolamento (CEE) n. 2102/77,
— oppure qualsiasi altra dichiarazione che lo Stato membro prescriva di presentare alle autorità doganali, al momento delle formalità doganali di esportazione, ai fini dell'applicazione degli importi compensativi adesione, fatte salve le disposizioni doganali.
e
Art. 2
1. All'importazione in Grecia di prodotti che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, il quantitativo, la natura e le caratteristiche di detti prodotti, necessari ai fini della determinazione degli importi compensativi adesione, sono stabiliti conformemente alle disposizioni applicabili ai dazi all'importazione negli scambi con i paesi terzi.
2. All'esportazione dalla Grecia verso i paesi terzi, il quantitativo, la natura e le caratteristiche dei prodotti necessari ai fini della determinazione degli importi compensativi adesione, sono stabiliti conformemente alle disposizioni applicabili alle restituzione all'esportazione.
Art. 3
1.
Gli importi compensativi adesione sono concessi all'esportazione
— dalla Comunità a nove verso la Grecia di prodotti che, conformemente all'articolo 4, lettera b), secondo trattino o all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 49/81;
— dalla Grecia verso la Comunità a nove di prodotti che, conformemente all'articolo 4, lettera b), primo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 49/81,
viaggiano scortati da un documento T 2 GR o da un documento di effetto equivalente.
2.
Gli importi compensativi adesione sono riscossi all'importazione
— nella Comunità a nove di prodotti che viaggiano scortati da un documento T 2 GR o da un documento di effetto equivalente;
— in Grecia di prodotti che viaggiano scortati da un documento T 3, T 2 GR o da un documento di effetto equivalente.
Gli importi compensativi adesione sono inoltre riscossi in casi di applicazione dell'articolo 12.
3. In materia di riscossione degli importi compensativi adesione, si applicano le disposizioni della legislazione doganale valide per gli scambi con i paesi terzi.
Art. 4
Il disposto degli articoli da 5 a 11 si applica in materia di concessione degli importi compensativi adesione per le esportazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Art. 5
1.
Salvo che l'importo stesso sia stato fissato in anticipo, l'importo compensativo adesione da concedere all'esportazione è l'importo applicabile il giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione d'esportazione con la quale l'esportatore esprime la volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in causa fruendo dell'importo compensativo adesione.
Tale giorno è parimenti determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.
2. Dal momento in cui la dichiarazione d'esportazione è accettata i prodotti vengono sottoposti a vigilanza doganale fino al momento in cui lasciano il territorio dello Stato membro esportatore.
3. Non è concesso alcun importo compensativo adesione se i prodotti in causa non sono di qualità sana, leale e mercantile, oppure, ove essi siano destinati all'alimentazione umana, se la possibilità di una loro utilizzazione a tal fine è esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato.
Art. 6
La dichiarazione d'esportazione utilizzata in sede di espletamento delle formalità doganali di esportazione per ottenere la concessione dell'importo compensativo adesione deve recare tutte le informazioni occorrenti per il calcolo dell'importo stesso, in particolare:
a) la voce o sottovoce corrispondente della tariffa doganale comune;
b) la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per gli importi compensativi adesione;
c) il peso netto dei prodotti o, se del caso, il quantitativo espresso nell'unità di misura da prendere in considerazione per calcolare l'importo compensativo adesione applicabile alle singole voci o sottovoci della tariffa doganale comune;
d) la composizione dei prodotti se necessaria per il calcolo dell'importo compensativo adesione.
Art. 7
1. Nel documento di transito comunitario utilizzato per prodotti per i quali le formalità doganali d'esportazione siano state espletate ai fini della concessione di importi compensativi adesione, la casella «Designazione dell merci» deve recare una delle diciture seguenti:
— «Importo compensativo adesione... (data di accettazione della dichiarazione d'esportazione o, se l'importo compensativo adesione è stato fissato in anticipo, data di fissazione anticipata dello stesso)»
2. Se un documento di transito comunitario è sostituiti da un nuovo documento, questo reca, nella casella «Designazione delle merci», tutte le informazioni contenute nella casella corrispondente del documento anteriore.
Art. 8
1.
Se, dopo l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione, il prodotto viene sottoposto ad uno dei regime previsti dal titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77 per essere avviato verso una stazione o spedito ad un consegnatario situato nello Stato membro di destinazione, l'ufficio doganale di partenza provvede a che sia apposta sulla dichiarazione d'esportazione la dicitura seguente:
«Uscita dal territorio geografico di (Stato membro di partenza) in base a procedura semplificata di transito comunitario per ferrovia / grandi contenitori».
2.
L'ufficio di partenza può autorizzare una modifica de contratto di trasporto, avente per effetto di far terminare il trasporto all'interno dello Stato membro di partenza, soltanto se è accertato:
— che l'importo compensativo adesione già pagato sia stato rimborsato, oppure
— che i servizi interessati abbiano adottato le necessarie disposizioni per non effettuare il pagamento dell'importo compensativo adesione.
Tuttavia, se l'importo compensativo adesione è stato pagato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, e se il prodotto non ha lasciato lo Stato membro di partenza, l'ufficio di partenza ne informa l'organismo incaricato del pagamento dell'importo compensativo adesione comunicandogli sollecitamente tutti gli elementi necessari. In tal caso, l'importo compensativo adesione è considerato pagato indebitamente.
Art. 9
1.
L'importo compensativo adesione da concedere pagato soltanto su presentazione della dichiarazione d'esportazione, contenente le informazioni di cui all'articolo 6 e la data in cui la dichiarazione è stata accettata dalle autorità. La copia della dichiarazione deve inoltre recare la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 1, oppure deve essere fornita la prova che i prodotti hanno lasciato il territorio dello Stato membro esportatore. Tale prova deve essere fornita conformemente alle disposizioni specifiche dello Stato membro in cui la dichiarazione d'esportazione è stata accettata.
Se la dichiarazione d'esportazione non può essere presentata, le autorità competenti eccezionalmente accettare una fotocopia o un duplicato autenticato della dichiarazione d'esportazione rilasciato conformemente alle disposizioni nazionali.
2. Se l'importo compensativo adesione è superiore al tasso pi basso della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2730/79, applicabile al prodotto in causa il giorno in cui è stata accettata la dichiarazione d'esportazione, o se per il prodotto stesso non è fissata alcuna restituzione, il pagamento è subordinato alla presentazione, fatte salve le prove di cui al paragrafo 1, della prova che il prodotto è stato importato in una Stato membro nel quale l'importo compensativo adesione è applicabile. Tale prova deve essere fornita conformemente al disposto dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2730/79.
3. La prova supplementare di cui al paragrafo 2 deve essere pure fornita:
— se esistono seri dubbi circa la reale destinazione del prodotto, oppure
— se il richiedente non dà affidamento circa l'osservanza, in sede di esportazione, della normativa in vigore.
4. In tutti i casi di applicazione del paragrafo 2 o 3, l'esportatore deve inoltre presentare copia del documento di trasporto.
5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano se i prodotti, dopo aver lasciato il territorio dello Stato membro esportatore, sono andati irrimediabilmente perduti per causa di forza maggiore.
Art. 10
1. Il pagamento degli importi compensativi adesione è effettuato dallo Stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali di esportazione soltanto su presentazione di domanda scritta dell'interessato. Gli Stati membri possono prescrivere che tale domanda venga redatta su uno speciale formulario.
2. Salvo caso di forza maggiore, la pratica relativa al pagamento degli importi compensativi adesione deve essere presentata entro sei mesi dal giorno in cui le autorità doganali hanno accettato la dichiarazione d'esportazione di cui all'articolo 5.
3. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere la traduzione, nella lingua o nelle lingue ufficiali del loro paese, di tutti i documenti che accompagnano la domanda di pagamento degli importi compensativi adesione.
Art. 11
Ai fini del presente regolamento, il Belgio, i Paesi Bass e il Lussemburgo sono considerati un unico Stato membro.