diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 53/81 DELLA COMMISSIONE del 1° gennaio 1981 che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli dalla Grecia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto adesione della Grecia1,

visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Grecia2, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 10/81 ha definito, in particolare, le norme generali di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli provenienti dalla Grecia, instaurato in virtù dell'articolo 75 dell'atto di adesione;

considerando che occore definire le modalità della rilevazione e della comunicazione dei corsi dei prodotti della Comunità a nove e dei prodotti greci, necessari per il funzionamento del meccanismo di compensazione;

considerando che è opportuno, per quanto possibile, utilizzare i dati che sono già comunicati alla Commissione dagli Stati membri in base al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione, del 9 agosto 19743, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/784 per quanto concerne il sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. I corsi da prendere in considerazione per la fissazione del prezzo d'offerta comunitario annuo di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, sono i corsi definiti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 e comunicati dagli Stati membri della Comunità a nove in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 dello stesso regolamento.

2. L'importo da aggiungere alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità a nove a titolo delle spese di trasporto è calcolato ogni anno forfettariamente per ciascun prodotto al momento della fissazione del prezzo d'offerta comunitario.

Art. 2

1. I corsi da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo d'offerta del prodotto greco di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione, sono i corsi di tale prodotto quali sono definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 e rilevati negli Stati membri della Comunità a nove.

2.

I corsi dei prodotti greci sono rilevati e calcolati in conformità del disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2118/74.

Ogni giorno di mercato gli Stati membri della Comunità a nove comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto, i suddetti corsi alla condizioni previste dall'articolo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2118/74. Essi comunicano nello stesso tempo:

— per quanto possibile, i suddetti corsi, sui sono applicati i coefficienti vigenti;

— i dati previsti dall'articolo 6, lettera d), e), f) e g), del suddetto regolamento.

Art. 3

Ai fini del calcolo del prezzo d'offerta giornaliero dei prodotti comunitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) 10/81, per i prodotti che non sono oggetto di un prezzo di base e di un prezzo d'acquisto, o, per i prodotti che ne sono oggetto, al di fuori del periodo di applicazione di tali prezzi, ogni giorno di mercato gli Stati membri della Comunità a nove comunicano alla Commissione i corsi constatati sui mercati rappresentativi alla produzione per i prodotti che presentano le stesse caratteristiche di quelli che sono stati presi considerazione per la fissazione del prezzo d'offerta comunitario annuo.

Tuttavia, gli Stati membri possono, se del caso, comunicare i prezzi per la varietà più rappresentativa in funzione del prodotto, del mercato e del periodo di commercializzazione. Essi comunicano nello stesso tempo:

  1. a) gli importi da aggiungere a titolo dell'imballaggio per quanto riguarda i prezzi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

  2. b) gli importi da aggiungere a titolo delle spese di trasporto;

  3. c) i corsi da prendere in considerazione per il calcolo del prezzo d'offerta giornaliero dopo che sia stato applicato, se del caso, il coefficiente previsto per il calcolo del prezzo d'offerta greco del prodotto in questione.

Art. 4

Le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono effettuate non oltre il giorno successivo al giorno di mercati cui si riferiscono.

Art. 5

Se per un determinato giorno di mercato il prezzo d'offerta giornaliero del prodotto comunitario è inferiore al prezzo comunitario di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto, il prezzo d'offerta comunitario da prendere in considerazione per questo giorno di mercato è uguale alla media aritmetica tra questi due prezzi.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° gennaio 1981. Per la Commissione Il Presidente Roy JENKINS