REGOLAMENTO (CEE) N. 139/81 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1981 che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia2, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,
considerando che il regolamento (CEE) n. 162/74 della Commissione3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2014/754, ha definito le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb) della tariffa doganale comune; che, dopo l'adozione di detto regolamento, la tariffa doganale comune è stata modificata; che, per motivi di chiarezza, è opportuno rimaneggiare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 162/74;
considerando che, a seguito dell'evoluzione degli scambi di prodotti del settore delle carni bovine tra la Comunità ed i paesi terzi, sono stati ideati nuovi modelli di certificati, meglio confacenti ad una gestione efficace di tali scambi; che è opportuno allineare il certificato di autenticità previsto dal regolamento (CEE) n. 162/74 ai certificati previsti per altri prodotti del settore delle carni bovine;
considerando che i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune sono stati definiti dal regolamento (CEE) n. 586 /77 della Commissione5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/796;
considerando che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie adottate in materia di legislazione veterinaria, nonchù di legislazione sulle derrate alimentari, intese a tutelare la salute delle persone e degli animali e ad evitare alterazioni e frodi;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'ammissione nella sottovoce 0202 30 50 della nomenclatura combinata di carni congelate («crop», «chuck and blade» e «brisket») in provenienza dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento.
Art. 2
1.
Il certificato di autenticità è redatto su di un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I.
Il formulario deve avere un formato di circa 210 × 297 mm. Deve essere utilizzata carta di colore bianco del peso minimo di 40 g/m2.
2. I formulari devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità; inoltre, possono essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.
3. I formulari devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
4. Ogni certificato di autenticità deve essere contrassegnato da un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4.
Art. 3
Il certificato è presentato, unitamente al prodotto cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione entro tre mesi dalla data del suo rilascio.
Art. 4
1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.
2.
Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
Il timbro può essere sostituito da un sigillo stampato.
Art. 5
1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:
a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;
b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.
2. Qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, o non assolva uno degli obblighi assunti, o qualora sia designato un nuovo organismo emittente, l'elenco dell'allegato II può essere riveduto dalla Commissione.
Art. 6
Il regolamento (CEE) n. 162/74 è abrogato.
Tuttavia, i certificati rilasciati in conformità del regolamento (CEE) n. 162/74 rimangono validi sino al 30 giugno 1981.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1981. Per la Commissione Il Presidente Gaston THORN