REGOLAMENTO (CEE) N. 348/81 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1981 relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1917/802, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/784, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione5,
visto il parere del Parlamento europeo6,
visto il parere del Comitato economico e sociale7,
considerando che la conservazione delle specie di cetacei rende necessarie misure di restrizione degli scambi commerciali internazionali, misure che devono essere prese a livello comunitario, nel rispetto degli obblighi internazionali della Comunità;
considerando che in attesa dell'adozione a livello comunitario di misure più globali relative al controllo del commercio delle specie di fauna e di flora selvatiche occorre, in una prima fase, sottoporre l'importazione dei principali prodotti ricavati dai cetacei a un'autorizzazione di importazione, pur riservandosi anche la possibilità di estendere l'elenco di tali prodotti; che al fine di chiarire la situazione può essere utile constatare che in attesa di questa eventuale estensione gli Stati membri rimangono competenti a prendere, nell'osservanza del trattato, misure per la protezione delle specie, relative all'importazione di prodotti non compresi nel presente regolamento; che le autorità competenti dovrebbero rilasciare le autorizzazioni solo dopo aver accertato che i prodotti in questione non verranno utilizzati per fini commerciali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'introduzione nella Comunità dei prodotti di cui in allegato è subordinata alla presentazione di una autorizzazione di importazione. Non è rilasciata alcuna autorizzazione per prodotti destinati a scopi commerciali.
2. Anteriormente al 1° luglio 1981 gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e i recapiti delle autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni di importazione di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.
Art. 2
1.
È istituito un comitato «prodotti ricavati dai cetacei», in seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Esso può esaminare qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento, compreso quello del controllo, che ad esso sia sottoposto dal suo presidente, di propria iniziativa o dietro richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la seguente procedura:
a) Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire tenendo conto dell'urgenza della questione di cui trattasi. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
b) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato.
c) Se le disposizioni previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta sulle disposizioni da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottare dalla Commissione.
Art. 3
1. La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione sull'opportunità di procedere a un'estensione dell'elenco dei prodotti figuranti in allegato al presente regolamento e sulle possibilità di controllo dell'osservanza delle sue disposizioni, accompagnata, se del caso, da proposte.
2. Deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, il Consiglio può decidere l'estensione dell'elenco di cui al paragrafo 1.
3. In attesa di tale decisione gli Stati membri possono adottare, nell'osservanza del trattato, misure di protezione delle specie relative ai prodotti ricavati dai cetacei che non siano oggetto del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1981. Per il Consiglio Il Presidente Ch. A. van der KLAAUW