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REGOLAMENTO (CEE) N. 290/81 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1981 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71 e (CEE) n. 410/76 ai fini della loro applicazione alla varietà di tabacco Samsun

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3 paragrafo 3, primo comma, l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 10, l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1779/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che fissa per il raccolto 1980 i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli nonchè le qualità di riferimento2, ha incluso la varietà Samsun nell'elenco delle varietà comunitarie; che è pertanto opportuno completare i regolamenti le cui disposizioni si riferiscono alle diverse varietà dei tabacchi, e precisamente:

- il regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità di intervento nel settore del tabacco greggio3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2673/804;

- il regolamento (CEE) n. 1728/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio5, modificato dall'atto di adesione della Grecia;

- il regolamento (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/807;

- il regolamento (CEE) n. 410/79 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco8, modificato dal regolamento (CEE) n. 1979/799;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Negli allegati IV del regolamento (CEE) n. 1727/70, I e II del regolamento (CEE) n. 1728/70 nonchè nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/71 e del regolamento (CEE) n. 410/76 il termine «Perustiza» che designa la varietà in corrispondenza del numero d'ordine 14 è sostituito dai seguenti termini: «a) Perustiza

  1. b) Samsun»

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione