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REGOLAMENTO (CEE) N. 729/81 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1981 concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Austria e la Comunità europea che modifica l'accordo relativo al rispetto dei prezzi e al regime all'importazione di taluni formaggi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dei negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT in merito al ritiro, da parte dell'Austria, delle concessioni da essa consolidate per i prodotti della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale austriaca, l'Austria e la Comunità economica europea hanno concluso l'accordo relativo al rispetto dei prezzi e al regime all'importazione1;

considerando che, per conseguire gli obiettivi dell'accordo, si rendono necessarie alcune modifiche di quest'ultimo;

considerando che, in seguito alle consultazioni previste dall'accordo, l'Austria e la Comunità economica europea hanno potuto accordarsi sulle modifiche necessarie e che questa intesa è soddisfacente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Austria e la Comunità economica europea che modifica l'accordo relativo al rispetto dei prezzi e al regime all'importazione di taluni formaggi è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1981. Per il Consiglio Il Presidente D. F. van der MEI ACCORDO in forma di scambio di lettere tra l'Austria e la Comunità economica europea che modifica l'accordo relativo al rispetto dei prezzi e al regime all'importazione di taluni formaggi Lettera n. 1 Signor..., ho l'onore di riferirmi all'accordo relativo al rispetto dei prezzi e al regime all'importazione, allegato all'accordo del 20 settembre 1977 tra l'Austria e la Comunità economica europea negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT, relativo a taluni formaggi e più particolarmente ai suoi punti 4 e 5, che prevedono consultazioni tra le due parti su tutti i problemi che potrebbero sorgere in sede di applicazione dell'accordo stesso o risultare dall'applicazione dello stesso. Conformemente a tali disposizioni, l'Austria e la Comunità economica europea hanno proceduto a consultazioni, al termine delle quali è stato deciso quanto segue: 1. A decorrere dal 1° giugno 1981, i prezzi franco frontiera austriaca che la Comunità economica europea deve rispettare sono fissati di comune accordo come segue: Designazione delle merci * Prezzi franco frontiera austriaca da rispettare (scellini per 100 kg) * 1. Formaggi fusi aventi tenore di materie grasse, in peso, sostanza secca: * * a) inferiore a 26 % * 4 301 * b) uguale o superiore a 26 % e inferiore a 46 % * 4 832 * c) uguale o superiore a 46 % e inferiore a 56 % * 5 227 * d) uguale o superiore a 56 % * 5 785 * 2. Emmental e Gruyère * 5 061 * 3. Formaggi a pasta erborinata * 4 181 * 4. Dando, Edam, Elbo, Fynbo, Fondal, Gouda, Havarti, Molbo, Maribo, Mimolette, Samsoe, Tilsit, Tybo * 4 258 * 5. Butterkaese, Esrom, Italico, Kernheim, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio * 3 793 * 6. Cheddar, nonchù gli altri formaggi non nominati * 4 682 * I prezzi di cui sopra sostituiscono i prezzi franco frontiera menzionati al punto 2 dell'accordo del 20 settembre 1977. 2. I prezzi franco frontiera di cui al punto 1 saranno d'ora innanzi maggiorati o diminuiti di un importo pari al risultato ottenuto moltiplicando l'aumento o la diminuzione del prezzo del latte avente tenore di materie grasse uguale a 3,5 %, espresso in scellini/100 kg, pagato in Austria nella fase latteria, per i coefficienti propri di ciascuna delle categorie di formaggi previste dall'accordo, indicati qui di seguito: Designazione delle merci * Coefficienti * 1. Formaggi fusi aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: * * a) inferiore a 26 % * 8 * b) uguale o superiore a 26 % e inferiore a 46 % * 10 * c) uguale o superiore a 46 % e inferiore a 56 % * 11 * d) uguale o superiore a 56 % * 13 * 2. Emmental e Gruyère * 14 * 3. Formaggi a pasta erborinata * 12 * 4. Dando, Edam, Elbo, Fynbo, Fondal, Gouda, Havarti, Molbo, Maribo, Mimolette, Samsoe, Tilsit, Tybo * 12 * 5. Butterkaese, Esrom, Italico, Kernheim, Saint-Nectaire, Saint-Paulain, Taleggio * 11 * 6. Cheddar, nonchù gli altri formaggi non nominati * 13 * 3. Per consentire il rispetto dei prezzi franco frontiera, le autorità austriache comunicano alla Commissione delle Comunità europee gli aumenti del prezzo del latte praticato in Austria nella fase latteria. Non appena ricevute tale comunicazione, la Commissione delle Comunità europee e, per quanto di loro competenza, le autorità austriache prendono, con la maggior sollecitudine possibile, le misure atte a consentire l'entrata in vigore simultanea dei nuovi prezzi franco frontiera. 4. Gli adeguamenti dei prezzi franco frontiera di cui al punto 2 verranno effettuati nell'osservanza delle disposizioni seguenti: Le due parti si impegnano ad avviare consultazioni onde esaminare la situazione e adottare, se del caso, opportuni provvedimenti, qualora le disposizioni contemplate dal presente scambio di lettere non risultassero idonee a garantire l'armonico sviluppo degli scambi relativamente ai formaggi previsti dall'accordo. Verrano tenute consultazioni, in particolare, in caso di riduzione delle normali correnti di esportazione della Comunità verso l'Austria. In tal caso, eventuali modifiche dei prezzi minimi di tutte le categorie di formaggi previste dall'accordo o di alcune di esse a seguito di un aumento del prezzo del latte in Austria potranno essere effettuate soltanto previo accordo nell'ambito delle consultazioni di cui sopra. Inoltre, potranno essere avviate consultazioni anche nel caso in cui le importazioni in Austria di tutti o alcuni dei formaggi previsti dall'accordo e provenienti dalla Comunità raggiungano un volume talmente cospicuo da recare grave pregiudizio al mercato austriaco. In tal caso, un aumento eccezionale del prezzo minimo di tutte le categorie di formaggi previste dall'accordo o di alcune di esse potrà essere deciso soltanto previo accordo nell'ambito delle consultazioni di cui al primo comma. Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo su quando precede. Voglia accettare, Signor..., i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunità europee. Lettera n. 2 Signor..., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «ho l'onore di riferirmi all'accordo relativo al rispetto dei prezzi e al regime all'importazione, allegato all'accordo del 20 settembre 1977 tra l'Austria e la Comunità economica europea negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT, relativo a taluni formaggi e più particolarmente ai suoi punti 4 e 5, che prevedono consultazioni tra le due parti su tutti i problemi che potrebbero in sede di applicazione dell'accordo stesso o risultare dall'applicazione dello stesso. Conformemente a tali disposizioni, l'Austria e la Comunità economica europea hanno proceduto a consultazioni, al termine delle quali è stato deciso quanto segue: 1. A decorrere dal 1° giugno 1981, i prezzi franco frontiera austriaca che la Comunità economica europea deve rispettare sono fissati di comune accordo come segue: Designazione delle merci * Prezzi franco frontiera austriaca da rispettare (scellini per 100 kg) * 1. Formaggi fusi aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: * * a) inferiore a 26 % * 4 301 * b) uguale o superiore a 26 % e inferiore a 46 % * 4 832 * c) uguale o superiore a 46 % e inferiore a 56 % * 5 227 * d) uguale o superiore a 56 % * 5 785 * 2. Emmental e Gruyère * 5 061 * 3. Formaggi a pasta erborinata * 4 181 * 4. Dando, Edam, Elbo, Fynbo, Fontal, Gouda, Havarti, Molbo, Maribo, Mimolette, Sams oe, Tilosit, Tyb * 4 258 * 5. Butterkaese, Esrom, Italico, Kernheim, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio * 3 793 * 6. Cheddar, nonchù gli altri formaggi non nominati * 4 682 * I prezzi di cui sopra sostituiscono i prezzi franco frontiera menzionati al punto 2 dell'accordo del 20 settembre 1977. 2. I prezzi franco frontiera di cui al punto 1 saranno d'ora innanzi maggiorati o diminuiti di un importo pari al risultato ottenuto moltiplicando l'aumento o la diminuzione del prezzo del latte avente tenore di materie grasse uguale a 3,5 %, espresso in scellini/100 kg, pagato in Austria nella fase latteria, per i coefficienti propri di ciascuna delle categorie di formaggi previste dall'accordo, indicati qui di seguito: Designazione delle merci * coefficienti * 1. Formaggi fusi aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: * * a) inferiore a 26 % * 8 * b) uguale o superiore a 26 % e inferiore a 46 % * 10 * c) uguale o superiore a 46 % e inferiore a 56 % * 11 * d) uguale o superiore a 56 % * 13 * 2. Emmental e Gruyère * 14 * 3. Formaggi a pasta erborinata * 12 * 4. Dando, Edam, Elbo, Fynbo, Fondal, Gouda, Havarti, Molbo, Maribo, Mimolette, Samsoe, Tilsit, Tybo * 12 * 5. Butterkaese, Esrom, Italico, Kerheim, Saint-Nectaire, Saint-Paulain, Taleggio * 11 * 6. Cheddar, nonchù gli altri formaggi non nominati * 13 * 3. Per consentire il rispetto dei prezzi franco frontiera, le autorità austriache comunicano alla Commissione delle Comunità europee gli aumentati del prezzo del latte pratico in Austria nella fase latteria. Non appena ricevute tale comunicazione, la Commissione delle Comunità europee e, per quanto di loro competenza le autorità austriache prendono, con la maggior sollecitudine possibile, le misure atte a consentire l'entrata in vigore simultanea dei nuovi prezzi franco frontiera. 4. Gli adeguamenti dei prezzi franco frontiera di cui al punto 2 verranno effettuati nell'osservanza delle disposizioni seguenti: Le due parti si impegnano ad avviare consultazioni onde esaminare la situazione e adottare, se del caso, opportuni provvedimenti, qualora le disposizioni contemplate dal presente scambio di lettere non risultassero idonee a garantire l'armonico sviluppo degli scambi relativamente ai formaggi previsti dall'accordo. Verranno tenute consultazioni, in particolare, in caso di riduzione delle normali correnti di esportazione della Comunità verso l'Austria. In tal caso, eventuali modifiche dei prezzi minimi di tutte le categorie di formaggi previste dall'accordo o di alcune di esse a seguito di un aumento del prezzo del latte in Austria potranno essere effettuate soltanto previo accordo nell'ambito delle consultazioni di cui sopra. Inoltre, potranno essere avviate consultazioni anche nel caso in cui le importazioni in Austria di tutti o alcuni dei formaggi previsti dall'accordo e provenienti dalla Comunità raggiungano un volume talmente cospicuo da recare grave pregiudizio al mercato austriaco. In tal caso, un aumento eccezionale del prezzo minimo di tutte le categorie di formaggi previste dall'accordo o di alcune di esse potrà essere deciso soltanto previo accordo nell'ambito delle consultazioni di cui al primo comma. Le sarei grato se volesse confermare il Suo accordo su quanto precede». Posso confermare, a nome del governo federale dell'Austria, il mio accordo sul contenuto di questa lettera, con riserva dell'esplatamento della procedura prevista dalla costituzione federale dell'Austria. Voglia accettare, Signor..., i sensi della mia più alta considerazione. Per il governo della Repubblica austriaca