REGOLAMENTO (CEE) N. 709/81 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1981 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2729/79 e (CEE) n. 713/80 recanti applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2592/79 e (CEE) n. 649/80 che introducono nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1893/79 del Consiglio, del 28 agosto 1979, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 481/812, in particolare l'articolo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2592/79 del Consiglio del 20 novembre 1979, che stabilisce le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità le registrazione delle importazioni di petrolio greggio prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/793, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 481/81, in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 649/80 del Consiglio, del 17 marzo 1980, che stabilisce le norme in base alle quali viene effettuate nella Comunità la registrazione delle importazioni di prodotti petroliferi prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/794, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 481/81, in particolare l'articolo 8,
considerando che con regolamento (CEE) n. 481/81 il Consiglio ha modificato la data di scadenza dei regolamenti (CEE) n. 1893/79, (CEE) n. 2592/79 e (CEE) n. 649/80 e che è pertanto opportuno modificare i relativi regolamenti di applicazione (CEE) n. 2729/795 e (CEE) n. 713/806,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2729/79 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 713/80 è sostituito dal testo seguente:
«Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1981. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente