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REGOLAMENTO (CEE) N. 762/81 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1981 che modifica i limiti quantitativi comunitari fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Cina1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 e l'articolo 14,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3061/79 della Commissione riprende i quantitativi massimi convenuti con i paesi terzi e ne fissa la ripartizione tra gli Stati membri per l'anno 1980;

considerando che in uno Stato membro sono emersi fabbisogni supplementari di importazioni per prodotti tessili importati dalla Cina; che i quantitativi massimi fissati per la Comunità e le aliquote attribuite a detti Stati membri possono rivelarsi insufficienti per soddisfare completamente il fabbisogno dell'anno 1980;

considerando che è pertanto auspicabile aumentare il limite quantitativo comunitario e l'aliquota di uno Stato membro dei prodotti in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

L'aliquota dell'Irlanda ed il quantitativo massimo comunitario relativi ai prodotti tessili originari della Cina, fissati nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3061/79 sono modificati per l'anno 1980 come indicato nell'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1981. Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente