REGOLAMENTO (CEE) N. 1091.81 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1981 relativo al rilascio, il 30 aprile 1981, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/812, in particolare l'articolo 33,
considerando che il regolamento (CEE) n. 776/81 della Commissione3 prevede l'importazione di taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine, originari di alcuni paesi terzi, a condizioni speciali, fino al 2 agosto 1981; che è necessario autorizzare il rilascio dei titoli d'importazione per detti prodotti;
considerando che in taluni casi, i quantitativi per i quali i titoli sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 776/81; che è pertanto opportuno ridurre, in tali casi, i quantitativi richiesti, secondo una percentuale unica;
considerando che, in altri casi, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 776/81; che tali casi, tutte le domande di titoli possono essere accolte,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Gli Stati membri rilasciano, il 30 aprile 1981, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 776/81, le cui relative domande sono state presentate tra il 2 e il 10 aprile 1981, alle seguenti condizioni:
a) per i prodotti della sottovoce 02,01 A IV a) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari:
— della Spagna, sono ridotti del 95,994 %;
— degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
b) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari:
— del Cile, sono ridotti del 90,000 %;
— degli altri terzi, sono attribuiti integralmente;
c) per i prodotti della sottovoce 01.04 b della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari degli altri paesi, sono ridotti del 98,288 %.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 aprile 1981.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione