Regolamento (CEE) n. 1224/81 della Commissione del 7 maggio 1981 relativo ad una misura particolare a seguito della modifica del tasso rappresentativo del marco tedesco, nel quadro delle gare per la fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/81 [2], in particolare l'articolo 5,
considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 878/77 ha reso applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [3]; che in taluni casi il regolamento (CEE) n. 1134/68 prevede in particolare che chiunque abbia concluso un accordo con un organismo d'intervento per una determinata operazione può ottenere, qualora ne faccia richiesta, l'annullamento dei suoi impegni; che tuttavia l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 878/77 dispone che l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applica unicamente se l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisce un pregiudizio per l'interessato; che esso dispone inoltre che il pregiudizio possa essere compensato con una misura adeguata;
considerando che l'applicazione di tali norme alle forniture di aiuto alimentare ancora da effettuare in virtù del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 [5], e per le quali l'aggiudicazione ha avuto luogo anteriormente al 6 aprile 1981, dà la possibilità agli aggiudicatari che hanno presentato le loro offerte all'organismo d'intervento tedesco di ottenere l'annullamento degli impegni contratti; che il ricorso massiccio a tale possibilità metterebbe in causa il rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nei confronti dei beneficiari delle forniture di aiuto alimentare interessati; che, d'altra parte, tale possibilità non mette sempre al riparo gli aggiudicatari da eventuali svantaggi esistenti o risultanti dall'annullamento dei loro impegni nei confronti della Comunità, segnatamente nel caso in cui costoro abbiano già sottoscritto altri impegni per quanto riguarda l'esecuzione della fornitura convenuta;
considerando che la misura più appropriata per evitare ogni rischio di svantaggio consiste pertanto nel prevedere che la modifica del tasso rappresentativo del marco tedesco non incida sugli importi, espressi in marchi tedeschi, convenuti inizialmente tra gli interessati e l'organismo d'intervento tedesco;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Fatta salva la possibilità, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1134/68, di ottenere l'annullamento, il tasso rappresentativo del marco tedesco, valido prima del 6 aprile 1981, si applica, su richiesta dell'interessato, alle forniture di aiuti alimentari effettuate a partire da tale data in virtù del regolamento (CEE) n. 303/77, qualora l'interessato che non ricorra a tale facoltà sia stato dichiarato aggiudicatario dall'organismo d'intervento tedesco anteriormente al 6 aprile 1981.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1981. Per la Commissione Poul Dalsager Membro della Commissione [1] GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27. [2] GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 1. [3] GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1. [4] GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1. [5] GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50. --------------------------------------------------