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REGOLAMENTO (CEE) N. 1296/81 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1981 che stabilisce misure speciali per l'applicazione in Grecia delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73,

considerando che, allo scopo di ottenere un risanamento dei corsi sul mercato dei vini da tavola, una distillazione di tali vini ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/812, è stata prevista dal regolamento (CEE) n. 1144/81 del Consiglio3; che il quantitativo massimo di vino da tavola che può essere distillato da ciascun produttore nel quadro di tale misura è stato fissato al 15 % del quantitativo totale del vino da tavola della sua produzione nel corso della campagna 1980/1981; che tale percentuale è stata fissata, tenuto conto segnatamente dei risultati dati per scontati nel quadro di altre misure di distillazione di cui i produttori beneficiano già dall'inizio della campagna;

considerando tuttavia che la situazione del mercato dei vini da tavola in Grecia è caratterizzata da cospicue disponibilità, esistenti dalla data dell'adesione, dovute all'ingente raccolto della campagna 1980/1981, che si aggiungono alle scorte della campagna precedente, che pure ha registrato una produzione eccedentaria; che un'analoga situazione esistente nelle altre regioni vitivinicole è stata parzialmente risanata in virtù dei provvedimenti complementari adottati a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 337/79; che la differenza che ne risulta tra il mercato dei vini da tavola prodotti in Grecia e quella delle altre regioni rende necessaria l'adozione di misure transitorie per far fronte alle gravi difficoltà risultanti da tale differenza; che, stando così le cose, se nell'ambito dell'operazione di distillazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1144/81 si applicasse ai produttori greci, per quanto riguarda il quantitativo di vino da tavola che può essere distillato, la limitazione al 15 % della produzione totale di ciascun produttore, tale misura sarebbe non solo inefficace ai fini di un risanamento dei corsi, ma avrebbe altresì come probabile conseguenza l'aumento anormale, alla fine della campagna 1980/1981, delle scorte, che raggiungerebbero in tal modo livelli eccessivi; che è pertanto necessario prevedere una distillazione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79 a condizioni più favorevoli per la Grecia di quelle previste per le altre regioni della Comunità;

considerando che, per conseguire tale obiettivo, occorre derogare all'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79; che in tale contesto è opportuno prevedere che, per la produzione ottenuta in Grecia, i produttori possano far distillare, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1144/81, sino al 20 % del quantitativo totale della loro produzione nella campagna 1980/1981;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione