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REGOLAMENTO (CEE) N. 1460/81 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1981 che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 1981 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia2, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 977/81 della Commissione3 ha fissato il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il secondo trimestre 1981; che, per le domande di titoli d'importazione presentate da ciascuno dei gruppi interessati di cui allo stesso regolamento, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

I titoli d'importazione per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, per il quali sono state presentate domande nel periodo dal 30 aprile all'8 maggio 1981, vengono rilasciati come segue:

1. I quantitativi chiesti in Italia:

  1. a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Iugoslavia:

  2. aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 78,009 %,

  3. bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 95,833 %;

  4. b) per capi di peso vivo fino a 300 kg provenienti da altri paesi terzi:

aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 91,215 %,

bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 98,141 %.

2. I quantitativi chiesti negli altri Stati membri:

  1. a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Iugoslavia, sono ridotti del 90,731 %,

  2. b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi, sono ridotti del 98,149 %.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione