REGOLAMENTO (CEE) N. 1459/81 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1981 che stabilisce le disposizioni necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero a seguito dell'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna di commercializzazione 1981/1982
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/802, in particolare l'articolo 33,
considerando che il prezzo d'intervento dello zucchero bianco e quello dello zucchero greggio saranno fissati per la campagna di commercializzazione 1981/1982 a un livello rispettivamente superiore dell'8,5 % e del 7,5 % al prezzo applicabile durante la campagna saccarifera 1980/1981;
considerando che esistono ancora dei quantitativi importanti di zucchero della campagna 1980/1981 da impegnare mediante gare all'esportazione da realizzare anteriormente al 1° ottobre 1981, data che segna l'inizio della nuova produzione; che la maggior parte di tali quantitativi sarà effettivamente esportata successivamente al 1° luglio 1981; che pertanto le offerte degli operatori presentate nelle gare in corso riflettono sin da ora gli scarti tra i prezzi comunitari applicabili per la campagna 1981/1982 e i corsi del mercato mondiale per il periodo da luglio a settembre 1981;
considerando che in applicazione delle regole di calcolo per i prelievi all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio quest'ultimi sono stabiliti in funzione dei prezzi comunitari applicabili sino al 30 giugno 1981 da un lato e dei prezzi del mercato mondiale per consegne pronte, dall'altro lato; che da ciò ne risulta una situazione di prelievi all'importazione inferiori alle restituzioni all'esportazione necessarie;
considerando che tale situazione è suscettibile di provocare sviamenti di traffico e per conseguenza di perturbare seriamente il mercato comunitario dello zucchero durante il periodo di passaggio alla nuova campagna; che in queste condizioni onde evitare un tale rischio si deve prevedere che i prelievi all'importazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio siano maggiorati durante tale periodo di un importo che tenga conto della differenza dei prezzi d'intervento in causa inclusivi dei rispettivi contributi di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sino al 30 giugno 1981, il prelievo all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è pari alla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo cif, aumentato, per 100 chilogrammi, di:
a) 4,34 ECU per lo zucchero bianco,
b) 3,30 ECU per lo zucchero greggio.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione