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REGOLAMENTO (CEE) N. 1590/81 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 1981 che abolisce un dazio antidumping nazionale sulle porte a giorno originarie di Taiwan, istituito in base alle disposizioni transitorie dell'atto di adesione del 1972

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 14, previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito a norma di detto regolamento,

considerando che, nel gennaio 1980, la Commissione ha ricevuto una richiesta contenente elementi che giustificano la revisione di un dazio antidumping nazionale istituito dal Regno Unito in base alle disposizioni transitorie dell'atto di adesione (allegato VII, sezione VI 1) nei confronti delle esportazioni nel Regno Unito di porte a giorno originarie di Taiwan;

considerando che la Commissione ha di conseguenza annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, l'apertura di una procedura per il riesame del dazio antidumping nazionale;

considerando che la Commissione ha dato alle parti direttamente interessate l'opportunità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di essere intese oralmente;

considerando che la maggior parte delle parti interessate si è avvalsa di questa possibilità;

considerando che nel corso dell'esame preliminare del pregiudizio la Commissione ha svolto indagini presso i produttori del Regno Unito: Staffwoods Ltd, Wolverhampton, Patco Louvres Ltd, Thetford, Le Page Ltd, London, Myndwood Ltd, Church Stretton, Johnson Aldridge Ltd, Knutsford, e West Dowels and Mouldings Ltd, Salford;

considerando che nel corso del riesame la Commissione ha analizzato anche le informazioni presentate dagli esportatori interessati e segnatamente: Greenland Lumber Co Ltd, Kaohsiung, Great Society Industries Co Ltd, Taipei, Skyscraper Enterprises Co Ltd, Taipei, Green River Wood & Lumber Mfg Ltd, Taiwan, Hsing Hong Enterprise Co Ltd, Taiwan, nonchù vari altri piccoli produttori; considerando tuttavia che non è stato possibile verificare tali informazioni poichù i servizi della Commissione non sono in grado di svolgere indagini in loco a Taiwan;

considerando che per i produttori e gli esportatori interessati è stato concluso che non esistono vendite di prodotti analoghi nel corso di normali scambi commerciali sui mercati interni e che, pertanto, il valore normale è stato calcolato sulla base del valore costruito, ossia tenuto conto dei costi inerenti ai normali scambi commerciali di materiali, dei costi di produzione nonchù delle spese generali a Taiwan maggiorati di un margine di profitto del 10 % considerato ragionevole dalla Commissione e non contestato dai rappresentanti di Taiwan; considerando che l'informazione presentata alla Commissione sui costi delle materie prime era contraddittoria e non convalidata da prove;

considerando inoltre che tale costo era stato stabilito sulla base di informazioni disponibili alla Commissione, opportunamente corrette per tener conto della situazione di Taiwan; considerando che per appurare l'esistenza del dumping da parte dei produttori di Taiwan si è proceduto a un raffronto dei loro prezzi all'esportazione nella Comunità con il valore normale; considerando che tali raffronti sono stati effettuati a livello fob a Taiwan per le vendite realizzate durante gli ultimi tre trimestri del 1979 ed il primo trimestre del 1980;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta che nel periodo delle indagini sono state effettuate esportazioni in dumping nella Comunità da parte di tutti i produttori interessati, con margini oscillanti da 16 a 40 %;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato all'industria comunitaria, dalle prove di cui dispone la Commissione risulta che le esportazioni da Taiwan di porte a giorno si sono concentrate sul Regno Unito dove hanno raggiunto le 254 000 unità nel 1979; che tali esportazioni sono diminuite nel 1980 per via delle difficoltà incontrate dai produttori di Taiwan nell'approvvigionamento in materie prime; che comunque gli stessi esportatori di Taiwan hanno informato che era loro intenzione fornire 300 000 unità all'anno al mercato del Regno Unito non appena fossero terminate queste difficoltà, ciò che nel frattempo si è verificato;

considerando che, in mancanza di cifre separate per la produzione e l'importazione di porte a giorno, è difficile valutare esattamente l'entità del mercato comunitario per tali articoli; che tuttavia dalle migliori informazioni disponibili si può dedurre che tutto il mercato comunitario è rimasto relativamente statico dal 1978 al 1980; che la quota di mercato detenuta nel Regno Unito dalle importazioni di porte a giorno originarie di Taiwan era approssimativamente pari a 18 % nel 1979 e si aggirava sul 20 % nel 1981;

considerando che i prezzi di rivendita dei prodotti importati nel Regno Unito da Taiwan sono sostanzialmente più bassi di quelli dei produttori comunitari;

considerando che il conseguente impatto sull'industria comunitaria è caratterizzato da una flessione dei prezzi comunitari o da un freno agli aumenti di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati;

considerando che la maggior parte delle ditte comunitarie sta registrando di conseguenza profitti notevolmente ridotti sulle vendite di porte a giorno e che il margine di redditività di questa industria si trova minacciato;

considerando che dalle migliori informazioni disponibili risulta che dal 1979 si è verificato un calo del 15 % nel numero di persone direttamente occupate nella fabbricazione di porte a giorno; che inoltre il numero di ore lavorative nell'industria comunitaria è stato ridotto del 34-40 %;

considerando che il pregiudizio causato da altri fattori che potrebbero esercitare effetti negativi sull'industria comunitaria, quali il volume e i prezzi di altre importazioni, è stato esaminato e non è attribuito alle importazioni in causa;

considerando che, in base a quanto precede, da questo riesame risulta che sussiste una pratica di dumping nei confronti delle importazioni di porte a giorno da Taiwan e che esistono sufficienti elementi di prova in ordine al conseguente pregiudizio;

considerando che gli esportatori di Taiwan sono stati informati delle conclusioni del riesame; che degli impegni sono stati successivamente offerti da questi esportatori per le loro esportazioni nel Regno Unito; che a seguito di tali impegni i prezzi all'esportazione nel Regno Unito verranno portati ad un livello tale da eliminare, ma non superare i margini di dumping;

considerando che la Commissione ha concluso che per ora non si ravvisa più la necessità di adottare misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni originarie di Taiwan e ha quindi deciso di accettare gli impegni offerti e di concludere il riesame senza istituire dazi antidumping;

considerando che, alla luce degli impegni succitati, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping istituito dal Regno Unito in base alle disposizioni transitorie dell'atto di adesione sulle sue importazioni di porte a giorno originarie di Taiwan non è più necessario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Sono accettati gli impegni offerti dagli esportatori di Taiwan nei confronti delle esportazioni di porte a giorno (3) nel Regno Unito.

Art. 2

Il dazio antidumping del 30 % istituito in base alle disposizioni transitorie dell'atto di adesione sulle importazioni nel Regno Unito di porte a giorno originarie di Taiwan (4) è abolito.

Art. 3

Il presente regolamento entre in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1981. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente (3) Codice Nimexe ex 44.23-51; sottovoce ex 44.23 della tariffa doganale comune. (4) Disposizione del 1975 sui dazi antidumping (SI 1975 n. 368).