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REGOLAMENTO (CEE) N. 1620/81 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 1981 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 87.01 B della tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia in particolare l'articolo 3,

considerando che per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune deve essere stabilita la classificazione delle macchine semoventi che possono essere equipaggiate di vari accessori che permettono a dette macchine di eseguire varie operazioni (forestali), quali il sollevamento, la manutenzione, il traino, la spinta, il carico, lo scarico, lo scortecciamento ed il taglio in lunghezza degli alberi;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 853/813, classifica nella voce 84.22 le macchine e gli apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione, nella voce 84.23 le macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento e l'escavazione, nella voce 84.28 altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura e nella voce 87.01 i trattori, ivi compresi i trattori-verricello;

considerando che queste voci debbono essere prese in considerazione per la classificazione delle macchine summenzionate;

considerando che, nella nota 1 del capitolo 87, sono da considerare trattori, ai sensi di detto capitolo e in particolare della voce 87.01, gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi;

considerando che le basi di propulsione che costituiscono parte integrante di una macchina concepita per svolgere una qualsiasi delle funzioni descritte alle voci 84.22, 84.23 o 84.28, oltre quella di tirare o spingere, sono escluse dalla voce 87.01;

considerando che le macchine succitate, anche se sono in grado di eseguire varie operazioni a seconda degli accessori di cui sono equipaggiate, sono tuttavia essenzialmente concepite per tirare o spingere carichi (alberi), e di conseguenza non possono essere definite come macchine specialmente progettate per svolgere le funzioni di cui alle voci 84.22, 84.23 o 84.28;

considerando che le macchine di cui trattasi devono essere classificate nella voce 87.01; che esse sono costruite per eseguire le operazioni normalmente svolte da trattori forestali e che di conseguenza devono essere classificate nella sottovoce 87.01 B;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le macchine semoventi, impiegate per attività forestali, che possono essere munite di diversi dispositivi che consentono loro di effettuare una serie di operazioni quali il sollevamento, la manutenzione, il traino, la spinta, il carico, lo scortecciamento ed il taglio in lunghezza degli alberi, sono classificate nella tariffa doganale comune alla sottovoce: 87.01 Trattori, compresi i trattori-verricello:

B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il quarantaduesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1981. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione