REGOLAMENTO (CEE) N. 1920/81 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1981 che modifica il regolamento (CEE) n. 189/77 recante modalità d'applicazione del regime di scorta minima nel settore dello zucchero
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,
visto il regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero2,
considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ha modificato talune disposizioni del regime di scorta minima in vigore anteriormente al 1° luglio 1981 e che ha previsto in particolare l'assimilazione di trattamento tra lo zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e lo zucchero preferenziale importato e raffinato nella Comunità;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1789/81 ha ammesso il trasferimento dell'obbligo di magazzinaggio da un fabbricante di zucchero bianco di barbabietole ad un altro;
considerando che è necessario adattare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione3;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 189/77 è modificato come segue:
1.
Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, è sostituito dal seguente:
«- non riguarda lo zucchero oggetto di un riporto conformemente alle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81».
2.
Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1789/81, la scorta minima può essere soltanto la proprietà del fabbricante o del raffinatore in causa e deve essere libera da ogni impegno che possa ostacolare il conseguimento degli obbiettivi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
Un impegno preso dal fabbricante o dal raffinatore ai fini del finanziamento della scorta minima e purchù l'interessato conservi il suo diritto a disporre del quantitativo in causa, non è considerato come un impegno suscettibile di ostacolare gli obblighi di cui al presente paragrafo.
2.
Allorquando un fabbricante di zucchero bianco di barbabietole s'impegna a soddisfare agli obblighi di scorta minima in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1789/81, il medesimo fa pervenire all'organismo dello Stato membro interessato, al più tardi trenta giorni prima della presa d'effetto del trasferimento dell'obbligo di magazzinaggio, una copia dell'impegno contrattuale firmato dalle due parti contrattanti, indicando la parte di obbligo trasferito e la durata del trasferimento di quest'ultimo.
Tale durata non può eccedere un periodo di dodici mesi civili; essa decorre il primo giorno di un mese. Il fabbricante al quale viene trasferito l'obbligo di magazzinaggio comunica all'organismo competente prima della fine ogni mese per il mese successivo il quantitativo mensile oggetto del trasferimento.
Il paragrafo 1 si applica al fabbricante di cui al primo comma nel limite dei quantitativi per i quali è stato trasferito l'obbligo di magazzinaggio.»
3. All'articolo 5, paragrafo 4, il termine «preferenziale» è sostituito dai termini «di canne».
Art. 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1488/76 che figurano nel regolamento (CEE) n. 189/77 si intendono come riferentisi al regolamento (CEE) n. 1789/81.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1981. Per la Commissione Il Presidente Gaston THORN