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REGOLAMENTO (CEE) N. 2119/81 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1981 relativo al rilascio, il 30 luglio 1981, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/812, in particolare l'articolo 33,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1758/81 della Commissione3 prevede l'importazione di taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine, originari di alcuni paesi terzi, a condizioni speciali, fino al 31 ottobre 1981; che è necessario autorizzare il rilascio dei titoli d'importazione per detti prodotti;

considerando che, in taluni casi, i quantitativi per i quali i titoli sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1758/81; che è pertanto opportuno ridurre, in tali casi, i quantitativi richiesti, secondo una percentuale unica;

considerando che, in altri casi, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1758/81; che, in tali casi, tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Gli Stati membri rilasciano, il 30 luglio 1981, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 1758/81, le cui relative domande sono state presentate tra il 6 e il 15 luglio 1981, alle seguenti condizioni:

  1. a) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari:

    — della Spagna sono ridotti dell'89,177 %;

    — degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;

  2. b) per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV b) della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari:

    — del Cile, sono ridotti del 95,000 %;

    — degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;

  3. c) per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, i quantitativi chiesti, originari degli altri paesi terzi, sono ridotti del 50,000 %.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1981. Per la Commissione Il Presidente Gaston THORN