REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3017/81 DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1981 relativo all'adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti della Comunità europee
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681 e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2780/812, in particolare l'articolo 64, l'articolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 82 di detto statuto, nonchù l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 i detto regime,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, a causa del sensibile aumento del costo della vita verificatosi nel corso del secondo semestre 1980 in vari paesi, sedi di servizio dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è stato deciso con il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1974/813 di adeguare con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti;
considerando che, se si raffronta la considerevole amputazione del potere d'acquisto subita nel corso del secondo semestre 1980 dai funzionari in servizio in taluni paesi a forte inflazione con la perdita di potere d'acquisto subita nel corso dello stesso periodo dai funzionari in servizio nelle sedi provvisorie, appare opportuno compensare questa disparità di situazione e che a tal fine si deve fissare una data di entrata in vigore dei coefficienti correttori applicabili per varie sedi di servizio anteriore a quella decisa con il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1974/81;
considerando che così facendo restano impregiudicate le modalità di adeguamento dei coefficienti correttori applicabili per i paesi a forte inflazione che saranno definite nel quadro del nuovo metodo di adeguamento delle retribuzioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1974/81 è modificato come segue: «- con decorrenza dal 1° novembre 1980, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei due paesi sottoindicati sono fissati come segue:
Turchia * 80,0 *
Israele * 158,7 *
— con decorrenza dal 16 novembre 1980, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei cinque paesi sottoindicati sono fissati come segue:
Grecia * 83,2 *
Italia * 82,4 *
Venezuela * 136,3 *
Cile * 140,4 *
Iugoslavia * 99,7 *».
Art. 2
L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1974/81 è modificato come segue: «con decorrenza dal 16 novembre 1980, i coefficienti correttori applicabili alla pensione a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per i titolari di pensione che dichiarano di stabilire il proprio domicilio in uno dei due paesi sottoindicati, sono fissati come segue:
Grecia * 83,2 *
Italia 82,4 *».
Art. 3
L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1974/81 è modificato come segue: «con decorrenza dal 16 novembre 1980, il coefficienti correttore applicabile alla pensione e alle indennità corrisposte alla persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/804 che dichiarano di stabilire il proprio domicilio in Italia, è fissate come segue:
Italia * 97,3 *»
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1981. Per il Consiglio Il Presidente P. WALKER