REGOLAMENTO (CEE) N. 3020/81 DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1981 che modifica il regolamento (CEE) n. 3237/76 concernente l'applicazione anticipata degli allegati tecnici e l'utilizzazione anticipata del modello di carnet TIR della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), fatta a Ginevra il 14 novembre 1975
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3237/761 ha permesso l'applicazione anticipata degli allegati tecnici e del modello del carnet TIR della convenzione TIR conclusa il 14 novembre 1975;
considerando che talune modifiche sono state recentemente apportate a questi allegati tecnici come pure alle norme relative all'impiego del carnet TIR mediante la procedura di emendamento prevista dalla convenzione;
considerando che, nell'interesse della Comunità, tali modifiche devono essere quanto prima incorporate negli allegati tecnici alla convenzione TIR e nelle norme relative all'impiego del carnet TIR;
considerando che tali modifiche mirano in particolare a permettere l'utilizzazione, sulla base del carnet TIR, delle distinte di carico, che non devono sostituirsi al manifesto del carnet TIR, bensì semplicemente esservi allegate;
considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3237/76,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3237/76 è modificato come segue:
1. nell'allegato 1, la norma 10 c) delle norme relative all'impiego del carnet TIR è sostituita dal testo seguente: «c) Si possono allegare ai tagliandi fogli dello stesso modello o documenti commerciali contenenti tutte le indicazione del manifesto; in tal caso tutti i tagliandi dovranno riportare le seguenti indicazioni:
i) numero dei fogli allegati (casella 10),
ii) numero e natura dei colli o degli oggetti nonchù peso lordo totale delle merci elencate nei fogli allegati (caselle 11, 12 e 13).»;
2.
nell'allegato 2, il testo dell'articolo 3, paragrafo 8, è sostituito dal testo seguente:
«8. La distanza tra gli anelli e le asole non dovrà esser superiore a 200 mm. Tuttavia, la distanza tra gli anelli e le asole situati su ambedue le parti di un montante potrà superare il valore dato, senza eccedere i 300 mm, qualora la struttura del veicolo e del telone sia tale da impedire qualsiasi accesso al compartimento riservato al carico. Le asole dovranno essere rinforzate.»;
3.
all'allegato 6:
a) dopo l'introduzione è aggiunta la seguente nota esplicativa:
— Distinte di carico allegate al manifesto merci.
b) dopo la nota 2.3.6 b), è aggiunta la nota esplicativa seguente:
«1. ALLEGATO 1
1.10 c) Norme relative all'impiego del carnet TIR La norma 10 c) delle norme relative all'impiego del carnet TIR consente l'uso delle distinte di carico, sotto forma di allegato al carnet, anche qualora il manifesto offra spazio sufficiente per riportarvi tutte le merci trasportate. Tale pratica è tuttavia autorizzata unicamente qualora le suddette distinte contengano, in forma leggibile e riconoscibile, tutte le indicazioni richieste per il manifesto merci e qualora siano state rispettate tutte le altre disposizioni della norma 10 c).»;
«2.3.8. Paragrafo 8 - Distanza tra gli anelli e le asole
Una distanza superiore a 200 mm, ma non eccedente 300 mm, può essere accettata su ambedue le parti di un montante qualora gli anelli siano montati nei pannelli laterali a distanza dagli orli e qualora le asole siano di forma ovale e di grandezza appena sufficiente per poter essere infilate negli anelli.».
Art. 2
La Commissione informa il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle disposizioni di cui all'articolo 1.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1981. Per il Consiglio Il Presidente P. WALKER