REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/81 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1981 relativo alla classificazione di merci alla sottovoce 38.19 T della tariffa doganale comune
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,
considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario adottare disposizioni che riguardano la classificazione tariffaria di un prodotto costituito da D-glucitolo (sorbite), addizionato di 1,1-diossido, di 1,2-benzisotiazol-3-one (saccarina) in proporzione dell'uno per mille;
considerando che la sottovoce 38.19 T della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3002/813, contempla il D-glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III;
considerando che le disposizioni della nota 1 a) del capitolo 29 prescrivono che esso comprenda esclusivamente i composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, e che l'addizione dell'uno per mille di 1,1-diossido, 1,2-benzisotiazol-3-one (saccarina) non consente di considerare il prodotto in questione un composto presentato isolatamente;
considerando che, in mancanza di una voce più specifica, questo prodotto deve essere classificato nella voce 38.19 come prodotto chimico non nominato nù compreso altrove; che all'interno della voce 38.19 è opportuno scegliere la sottovoce 38.19 T;
considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il prodotto costituito da D-glucitolo (sorbite), addizionato di 1,1-diossido, di 1,2-benzisotiazol-3-one (saccarina) in proporzione dell'uno per mille rientra nella voce della tariffa doganale comune: 38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nù compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nù compresi altrove:
T. D-glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il quarantaduesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1981. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione