REGOLAMENTO (CEE) N. 3233/81 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 1981 che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/812, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonchù i criteri di fissazione del loro importo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato3, in particolare l'articolo 12,
considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81 dispone che, a richiesta dell'interessato, i cereali posti sotto controllo dopo il 1° agosto 1973 possono beneficiare delle restituzioni;
considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81 i quantitativi di cereali ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali che sono messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente, per le bevande alcoliche interessate, tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati; che, a seguito delle informazioni fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione4, occorre fissare i coefficienti per i periodi dal 1° agosto 1973 al 31 luglio 1981; che l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che il coefficiente possa essere differenziato secondo i cereali utilizzati; che i dati di cui dispone la Commissione consentono soltanto la fissazione di un coefficiente per l'orzo trasformato in malto impiegato nel Regno Unito per la fabbricazione del malto whisky;
considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che il coefficiente possa essere adeguato se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati rivela la tendenza ad una modificazione sensibile; che tale valutazione può essere fatta prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per eliminare brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di sei anni precedente l'anno in questione soddisfa a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua di meno di 1 % tra le rispettive evoluzioni delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non può rivelare una tendenza ad una modificazione sensibile;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1188/81, il coefficiente di cui all'articolo 3 di detto regolamento applicabile all'orzo trasformato in malto impiegato nel Regno Unito per la fabbricazione del malto whisky è il seguente:
Periodi * Coefficienti *
1°. 8.1974 - 31.7.1974 * 0,723 *
1°. 8.1974 - 31.7.1975 * 0,721 *
1°. 8.1975 - 31.7.1976 * 0,722 *
1°. 8.1976 - 31.7.1977 * 0,727 *
1°. 8.1977 - 31.7.1978 * 0,710 *
1°. 8.1978 - 31.7.1979 * 0,730 *
1°. 8.1979 - 31.7.1980 * 0,719 *
1°. 8.1980 - 31.7.1981 * 0,693 *
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione