REGOLAMENTO (CEE) N. 3333/81 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1981 che abroga il dazio provvisorio antidumping istituito sulle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria e che conclude la relativa procedura
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la difesa contro le importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità1 in particolare gli articoli 9 e 10; sentito il comitato consultivo istituito con il regolamento (CEE) n. 3017/79 suddetto;
considerando che nel maggio 1981 i produttori comunitari di carbonato di sodio leggero hanno manifestato alla Commissione le loro preoccupazioni circa il rispetto di alcuni impegni in materia di prezzo assunti nel novembre 1979 dagli esportatori di carbonato di sodio leggero della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Romania, ed accettati della Commissione2;
considerando che un esame delle statistiche doganali fatto dalla Commissione induceva a credere che su una rilevante parte del mercato comunitario il prezzo all'importazione del carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria risultava sensibilmente inferiore al relativo prezzo contemplato dagli impegni;
considerando che, di conseguenza, non avendo ricevuto soddisfacenti spiegazioni dall'esportatore bulgaro, la Commissione ha riaperto la procedura3 e, con regolamento (CEE) n. 2516/814, ha imposto un dazio provvisorio sulle importazioni comunitarie di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria;
considerando che la Commissione ne ha ufficialmente informato l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati;
considerando che la Commissione ha offerto alle parti interessate la possibilità di far conoscere il loro parere per iscritto e verbalmente;
considerando che l'esportatore e un certo numero di importatori nella Comunità si sono avvalsi di questa possibilità;
considerando che, in seguito ai colloqui avuti con l'esportatore e con questi importatori, la Commissione, per verificare le tesi enunciate, ha svolto un'indagine presso gli uffici dell'importatore che detiene diritti esclusivi di importazione e rivendita del prodotto in questione all'interno della regione della Comunità interessata;
considerando che questa indagine ha permesso di appurare che l'intero volume di carbonato di sodio leggero importato nella regione interessata della Comunità veniva dapprima avviato verso un porto di un altro Stato membro; che le caratteristiche doganali su cui si basava l'imposizione del dazio provvisorio indicavano il valore cif in detto porto;
considerando che, d'altra parte, l'impegno di basava sul prezzo cif alla frontiera del paese importatore vale a dire del paese di destinazione finale;
considerando che l'indagine ha permesso alla Commissione di appurare che i costi dalla frontiera comunitaria alla frontiera dello Stato membro importatore determinato un prezzo sul mercato della regione comunitaria interessata sensibilmente superiore al livello definito dall'impegno in materia di prezzi;
considerando che, di conseguenza, l'impegno assunto dall'esportatore bulgaro non è stato violato;
considerando che la Commissione ha pertanto deciso che in questo momento non è necessario disporre misure di difesa nei confronti delle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria;
considerando che in queste circostanze si giudica opportuno abrogare il dazio provvisorio antidumping istituito, chiudere la relativa procedura, senza peraltro escludere la possibilità di futuro riesame, nonchù liberare le cauzioni depositate per l'importo del dazio provvisorio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2516/81 della Commissione, del 26 agosto 1981, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria, viene abrogato e gli importi riscossi quale dazio provvisorio vanno interamente liberati.
Art. 2
La procedura antidumping relativa alla presunta violazione dell'impegno in materia di prezzo per le importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria viene chiusa.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
IL presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1981. Per la Commissione Lorenzo NATALI $Vicepresidente