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REGOLAMENTO (CEE) N. 3558/81 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 1981 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 71.16 A della tariffa doganale comune

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo ai provvedimenti da prendere per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune è opportuno prendere disposizioni concernenti la classificazione tariffaria di orecchini, anche confezionati in un imballaggio sterile, in acciaio dorato o argentato, costituiti da un gambo, fornito di capocchia decorativa e da una «guaina», detto gambo essendo utilizzato per forare l'orecchio mediante un apparecchio speciale che lo fissa al lobo dell'orecchio;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3300/813, alla voce 71.16 comprende le minuterie di fantasia ed alla voce 90.17 gli strumenti ed apparecchi per la chirurgia; che, per la classificazione degli articoli di cui trattasi possono essere prese in considerazione le suddette voci;

considerando che tali articoli non richiedono in condizioni normali d'uso, l'intervento di un medico ai fini di stabilire una diagnosi, di prevenire una malattia oppure di curarla, ai sensi del primo paragrafo delle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale, voce n. 90.17; che anche durante il periodo di cicatrizzazione, in cui essi servono parimenti ad impedire che i fori praticati si rimarginino, la funzione essenziale è quella di oggetto ornamentale ai sensi della nota 10 a) del capitolo 71;

considerando che pertanto i suddetti orecchini rientrano nella voce 71.16; che essendo di metallo comune devono essere classificati nella sottovoce 71.16 A;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Gli orecchini, anche confezionati in imballaggio sterile, in acciaio dorato o argentato, costituiti da un gambo fornito di capocchia decorativa e da una guaina, detto gambo essendo utilizzato per forare l'orecchio mediante un apparecchio speciale, che lo fissa al lobo dell'orecchio, devono essere classificati come segue nella tariffa doganale comune:

  1. 71171900 Minuterie di fantasia:

    di metalli comuni

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1981. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione