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REGOLAMENTO (CEE) N. 3700/81 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1981 che stabilisce le modalità di applicazione provvisorie degli accordi sui formaggi conclusi con l'Austria e con Finlandia

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari1, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CEE) n. 3661/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo a misure interinali concernenti l'applicazione degli accordi sui formaggi conclusi con l'Austria e con la Finlandia2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3268/814, ed il regolamento (CEE) n. 2965/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1898/816, prevedono le misure attualmente applicabili ai formaggi in provenienza dall'Austria o dalla Finlandia;

considerando che tali modalità devono essere adattate agli accordi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1982;

considerando che tali adattamenti devono comportare la fissazione dei prelievi e delle modalità relative ai certificati che accompagnano i formaggi;

considerando che l'attuale certificato IMA 1 dovrebbe essere applicato agli altri formaggi oggetto dell'accordo; che non occorre più che in tale certificato siano indicati dati particolari come il valore franco frontiera;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Le seguenti modalità provvisorie si applicano per quanto riguarda le importazioni dei formaggi provenienti dall'Austria e dalla Finlandia;

1. Il prelievo applicabile ai formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz e Bergkaese, aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi, della sottovoce 04.04 A I e II della tariffa doganale comune, originari dell'Austria e della Finlandia, è di 18,13 ECU per 100 kg, qualunque sia il valore franco frontiera, semprechù siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2965/79 applicabili a tali formaggi. Il prelievo si applica indipendentemente dal fatto che sia riempita la casella 15 del certificato IMA 1.

2. Il prelievo applicabile ai formaggi fusi, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che non siano l'Emmental, il Gruyère, l'Appenzell e, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati per la vendita al minuto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 %, della sottovoce 04.04 D I o 04.04 D II a) 1 della tariffa doganale comune, originari dell'Austria o della Finlandia, è di 36,27 ECU per 100 kg, semprechù siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2965/79 applicabili a tali formaggi fusi.

3. Il prelievo applicabile ai formaggi Tilsit e Butterkaese, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune è di 55 ECU per 100 kg per quanto riguarda i formaggi originari dell'Austria, semprechù siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2965/79 applicabili a tali formaggi.

4. Il prelievo applicabile ai seguenti formaggi originari dell'Austria è di 50 ECU per 100 kg:

  1. a) formaggi a pasta erborinata, della sottovoce 04.04 C della tariffa doganale comune;

  2. b) Edam, avente un tenore minimo, in peso, di materie grasse della sostanza secca superiore al 40 % ma inferiore al 48 %, in forme standard di peso inferiore o uguale a 350 g (detto «Geheimratskaese»), della sottovoce 04.04 E I b) 5 della tariffa doganale comune;

  3. c) formaggi detti «Fetta» e «Kefalo-Tyri», fabbricati con latte di vacca ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore al 48 %, della sottovoce 04.04 E I b) 5 della tariffa doganale comune.

5. Il prelievo applicabile ai formaggi «Finlandia», aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 100 giorni in blocchi rettangolari di peso netto uguale o superiore a 30 kg, della sottovoce 04.04 E I b) 5, originari della Finlandia, è di 18,13 ECU per 100 kg.

Art. 2

1. Per i prodotti delle sottovoci:

— 04.04 A II

— 04.04 D II a) 1

— 04.04 A I

— 04.04 D I

della tariffa doganale comune, il beneficio dei prelievi stabiliti all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, è pure subordinato alla presentazione del certificato IMA 1 già previsto, secondo i casi, per i formaggi delle sottovoci:

2. Per i formaggi di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, il benificio dei prelievi stabiliti è pure subordinato alla presentazione del certificato IMA 1 che deve portare le menzioni di cui all'allegato del presente regolamento.

3. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2965/79 sono applicabili ai prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. I suddetti certificati devono essere rilasciati:

— per quanto concerne l'Austria, dal «Milchwirtschaftsfonds» e/o da «OEsterreichische Hartkaese Export-Gesellschaft» agendo di concerto o separatamente;

— per quanto concerne la Finlandia, dal «Maitotaloustuotteiden Tarkastuslaitos».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione