REGOLAMENTO (CEE) N. 161/82 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1982 relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo alla modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che è opportuno approvare l'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo alla modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario1; che la modifica in questione è oggetto della raccomandazione n. 1/81 della commissione mista CEE-Svizzera «transito comunitario»;
considerando che tale raccomandazione prevede in particolare l'estensione dell'assistenza reciproca tra le amministrazioni doganali delle parti contraenti, la facoltà di cambiare gli uffici di destinazione che si trovino nel territorio di un'altra parte contraente e la sostituzione dell'unità di conto europea con l'ECU; che tale raccomandazione prevede inoltre che i diritti e gli oneri sorti anteriormente al 1o luglio 1982 ed espressi in unità di conto europee continuino ad essere gestiti sulla base della definizione dell'unità di conto europea quale esisteva prima di tale data; che è necessario adottare i provvedimenti connessi con l'applicazione di tale disposizione nella Comunità,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo alla modifica dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.
Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
I diritti e gli oneri sorti prima del 1o luglio 1982 ed espressi in unità di conto europee continuano ad essere gestiti sulla base della definizione dell'unità di conto europea quale esisteva prima di tale data.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1982. Per il Consiglio Il Presidente P. de KEERSMAEKER