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REGOLAMENTO (CEE) N. 301/82 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 1982 che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/79 concernente la comunicazione alla Commissione delle informazioni in materia di importazioni di petrolio greggio e prodotti petroliferi

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1893/79 del Consiglio, del 28 agosto 1979, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3721/812, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2592/79 del Consiglio del 20 novembre 1979, che stabilisce le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/793 modificato con regolamento (CEE) n. 3721/81, in particolare l'arti- colo 7,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2592/79 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione le informazioni, unicamente su sua espressa richiesta; e che è opportuno, di conseguenza, modificare il regolamento (CEE) n. 2729/79 della Commissione4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2729/79 è modificato come segue:

1.

Il seguente comma è aggiunto all'articolo 1:

«Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2592/79 devono essere comunicate alla Commissione unicamente su sua espressa richiesta».

2.

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

3. La tabella 2 allegata al regolamento (CEE) n. 2729/79 è sostituita dalla tabella 2 allegata al presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1982. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente